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UE , COME SI DEFINISCE IL VITELLO?

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La Commissione europea ha bloccato un articolo della legge 204/2004 sull’indicazione obbligatoria in etichetta dell’origine di tutti i prodotti alimentari. L’articolo sotto accusa è il solo 1-bis, quello che vieta l’ utilizzazione della denominazione “fresco” per il latte. Ma i Ministeri interessati, attività produttive e politiche agricole, sono corsi ai ripari troppo in fretta e nella circolare ministeriale che “congela” l’1-bis è stato compreso anche il passo della L. 204/2004 che definisce il vitello («Ai fini della classificazione merceologica si intende per «vitello» un animale appartenente alla specie bovina, macellato prima dell'ottavo mese di vita, la cui carcassa non superi il peso di 185 chilogrammi», articolo 3-bis). La definizione era idonea a distinguere agli occhi del consumatore le caratteristiche del vitello prodotto in Italia, rispetto a quello di altri Paesi europei: un animale giovane, alimentato con una dieta prevalentemente lattea, allevato in box multipli, del quale si ottengono carcasse leggere di colore chiaro. In attesa che venga ripristinata insieme alla nuova versione della L 204/2004 ( la UE la valuterà entro l’8 giugno), l’Italia dovrà fare i conti con i risultati della consultazione avviata on line dalla Commissione UE per chiedere ai consumatori comunitari la loro idea di “vitello”. L’obiettivo è di arrivare ad una definizione comunitaria. I cittadini europei hanno tempo fino al 10 aprile, ma la Commissione non si attende grandi contributi: le consultazioni infatti sono state scarse, fatta eccezione per Paesi come Danimarca e Olanda che hanno inviato il maggior numero di risposte. Fra le ragioni alla base dello scarso successo delle consultazioni ci sarebbe l’eccessivo tecnicismo dei quesiti. Quello del vitello è un segmento di mercato che vede l’Italia ai primi posti nei consumi, con 220mila tonnellate, delle quali soltanto 140mila di produzione nazionale.