La legge della Regione Emilia Romagna “ Norme generali sull’organizzazione e il funzionamento del servizio sanitario regionale”( 23 dicembre 2004, n. 29) contiene una serie di “disposizioni normative che palesemente eccedono le competenze regionali”. E’ questo il presupposto del ricorso presentato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri davanti ai giudici della Corte Costituzionale. Sulla base del vigente articolo 117 della Costituzione, la Regione può legiferare solo nel rispetto di principi fondamentali espressi dalla legislazione statale. Il che non è avvenuto, secondo l’avvocatura dello Stato, con la LR 29/2004 che ha introdotto molteplici disposizioni in contrasto con la carta costituzionale. Fra queste l’attribuzione dell’incarico di direzione di struttura complessa ai dirigenti sanitari, che in base all’articolo 8, comma 3 della stessa legge regionale, è effettuata dal direttore generale sulla base di una rosa di soli tre candidati, “senza neppure chiarire i criteri per l’individuazione di tali tre candidati”. Questa disposizione, si legge nel ricorso, “ contrasta con l’art. 15-ter del dlgs 502/1992, il quale prevede l’attribuzione dell’incarico “ sulla base di una rosa di candidati idonei selezionata da un’apposita commissione- senza limitare il numero dei designati dalla commissione stessa”.
Il ricorso per legittimità costituzionale è stato depositato presso la Corte Costituzionale dall’avvocatura dello Stato il 7 marzo scorso.
La nuova legge sul Servizio sanitario regionale della Regione Emilia-Romagna detta norme anche in materia di l´esclusività del rapporto di lavoro, stabilendo che "lo stretto legame che si viene a creare fra organizzazione aziendale, sviluppo ed innovazione dei servizi e competenze professionali della dirigenza sanitaria rende del tutto incongruo che compiti di direzione possano essere compatibili con una attività professionale privata, in competizione con quella delle strutture che si è chiamati a dirigere. Per questo la legge riconosce come titolo preferenziale per ricoprire incarichi di direzione l´opzione a favore del rapporto esclusivo".