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UNIVERSITA', PROGRAMMAZIONE TRIENNALE

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Il decreto legge 31 gennaio 2005, n. 7 recante Disposizioni urgenti per l’università e la ricerca convertito in legge il 23 marzo dal Senato stabilisce alcune norme sulla programmazione e valutazione delle università ( articolo 1-ter). In particolare, il Decreto approvato dall’Aula di Palazzo Madama, prevede che “ a decorrere dall’anno 2006 le università, “ anche al fine di perseguire obiettivi di efficacia e qualità dei servizi offerti, entro il 30 giugno di ogni anno adottano programmi triennali coerenti con le linee generali di indirizzo definite con decreto del ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, sentiti la Conferenza dei rettori delle università italiane, il Consiglio universitario nazionale e il Consiglio nazionale degli studenti universitari”. Con programmazione triennale si dovranno individuare, fra l’altro, “ i corsi di studio da istituire e attivare nel rispetto dei requisiti minimi essenziali in termini di risorse strutturali e umane, nonchè di quelli da sopprimere”. I programmi delle università sono valutati dal ministero dell’università e della ricerca scientifica e periodicamente monitorati sulla base di parametri e criteri individuati dal ministro, avvalendosi del Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario e sentita la Conferenza dei rettori delle università italiane. Al termine di ciascun triennio il ministro dell’università riferirà al Parlamento.