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RICERCA, CERTIFICATO PER CANI E GATTI

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La Decisione europea del 26 Gennaio 2005 (Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea n. L 27 del 29 Gennaio 2005) attua la Direttiva 92/65/CEE che fissa le condizioni di importazione di gatti, cani e furetti destinati a istituti o centri omologati (istituzioni in cui una o più specie di animali sono abitualmente detenuti o allevati a fini commerciali o no e destinati, fra l’altro,” alla ricerca scientifica fondamentale o applicata o all'allevamento di animali per le esigenze della ricerca”). Gli scambi di animali e gli scambi di sperma, ovuli o embrioni, erano già subordinati alla presentazione di un documento di trasporto completato dal veterinario responsabile. Con la nuova Decisione adottata a fine gennaio si stabilisce che un modello di certificato sanitario anche per le importazioni di gatti, cani e furetti destinati a enti, istituti o centri omologati. Per la Commissione è infatti opportuno definire le condizioni specifiche per l’importazione anche di questi animali, secondo lo spirito del Regolamento 998/CE che si propone di garantire uniformità di norme agli scambi di cani, gatti e furetti, sia commerciali che non commerciali. La decisione è in vigore da oggi. Il certificato sanitario, a cura del veterinario ufficiale, è contenuto nell’allegato della Decisione.