Se sottoposti a verifica fiscale, i contribuenti devono richiedere ai funzionari la verbalizzazione di tutte le loro osservazioni. Infatti, la partecipazione del contribuente o di un suo delegato alle operazioni di verifica, se si è svolta senza contestazione equivale ad un’implicita accettazione dei risultati che scaturiscono dalla verifica. Lo ha stabilito la Cassazione con una sentenza depositata il 26 gennaio scorso, respingendo il ricorso di una società che contestava il modus operandi dei verificatori e il carattere “confessorio” dell’accertamento fiscale. La verifica si era svolta in presenza di un rappresentante legale della società ricorrente, il quale rivestendo mansioni inidonee a fornire informazioni utili all’accertamento, non aveva addotto esplicite contestazioni ai verificatori.
Secondo la Corte Suprema, invece, se il contribuente ha qualcosa da contestare sulle operazioni di verifica fiscale deve farlo durante lo svolgimento della stessa e pretendere che il proprio dissenso sia verbalizzato a verifica conclusa. Se il verificatore si oppone il contribuente può comunicare per iscritto la propria protesta, segnalando il rifiuto e ribadendo le contestazioni. Non potrà invece in alcun modo appellarsi a contestazioni senza riscontro.
Si veda al riguardo lo Statuto del contribuente ( legge 212/2000), che recita: “delle osservazioni e dei rilievi del contribuente e del professionista che eventualmente lo assista deve darsi atto nel processo verbale delle operazioni di verifica”. ( art. 12 comma 4) E ancora: “ il contribuente nel caso ritenga che i verificatori procedano con modalità non conformi alla legge, può rivolgersi anche al garante del Contribuente” ( art. 12, comma 6).