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STABILITI I REQUISITI MINIMI STRUTTURALI

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L’accordo n. 1868 della Conferenza Stato–Regioni “Definizione dei Requisiti Strutturali, Tecnologici ed Organizzativi Minimi Richiesti per l'Erogazione delle Prestazioni Veterinarie da Parte di Strutture Pubbliche e Private “ è suddiviso in tre articoli. Il primo riguarda la classificazione delle strutture, il secondo la definizione dei requisiti , il terzo la modalità di applicazione . La classificazione delle strutture veterinarie pubbliche e private è rimessa alle Regioni. L’accordo individua e definisce 5 tipologie di strutture: studio veterinario, ambulatorio veterinario ( esercitati sia in forma singola che associata), clinica-casa di cura veterinaria, ospedale veterinario e laboratorio analisi veterinario. Non sono ammesse strutture veterinarie mobili ad eccezione di quelle per il soccorso di animali feriti o gravi ed utilizzate per lo svolgimento di attività organicamente collegate ad una o più strutture. Tutte le tipologie di strutture sono sottoposte ad autorizzazione sanitaria, anche nel caso dello studio se si ammette l’accesso di animali, secondo modalità di rilascio stabilite dalle Regioni. La verifica della permanenza dei requisiti minimi viene effettuata almeno ogni cinque anni. I requisiti minimi trovano immediata applicazione nel caso di realizzazione di nuove strutture veterinarie e d’ampliamento o trasformazione di strutture già esistenti. Entro un anno dalla pubblicazione dell’accordo le Regioni adotteranno specifici provvedimenti applicativi e stabiliranno i tempi e le modalità per l’adeguamento delle strutture veterinarie pubbliche e private già autorizzate ed in esercizio. Il dettaglio dei requisiti minimi strutturali è riportato nell’allegato dell’accordo, il cui testo integrale è disponibile al link sotto indicato.