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ENPAV, MODULO AD HOC PER IL CONDONO

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Nell'imminente scadenza della presentazione del modello 1 Enpav si ricorda a tutti coloro che abbiano aderito al concordato o al condono fiscale, o abbiano prodotto dichiarazioni integrative che, ai fini della comunicazione dei maggiori imponibili dichiarati l'Ente ha predisposto un modulo che è stato allegato al Mod. 1. Questo modulo va compilato tenendo presente quanto segue:- Col concordato fiscale per imprese e professionisti (art. 7 L. 289/2002) i contribuenti ottengono la definizione automatica della propria posizione per uno o più anni con riferimento ai redditi di impresa e di lavoro autonomo relativi ad annualità per le quali il termine di presentazione della relativa dichiarazione scadeva entro il 31/10/02. I periodi d’imposta sono dal 1997 al 2001, ai fini delle imposte sui redditi, dal 1998 al 2001, ai fini IVA. Il concordato, rideterminando maggiori imponibili, sia al fine delle imposte dirette che indirette, rileva ai fini previdenziali. La rilevanza è nella misura del 60% per la parte eccedente il minimale (o a quanto già pagato, se superiore al minimale). Sulla eventuale contribuzione dovuta (soggettivo ed integrativo) a seguito del maggiore imponibile rideterminato, non sono applicati interessi e sanzioni. - Con la dichiarazione integrativa semplice (art. 8 L. 289/2002) i contribuenti possono integrare le dichiarazioni già presentate o omesse i cui termini di presentazione, siano scaduti il 31/10/02. I periodi condonabili sono dal 1997 al 2001 (dal 1996 in caso di dichiarazione omessa) ai fini delle imposte sui redditi, dal 1998 al 2001 (dal 1997 in caso di dichiarazione omessa) ai fini IVA. La dichiarazione integrativa, rideterminando maggiori imponibili, sia al fine delle imposte dirette che indirette, rileva ai fini previdenziali. La rilevanza è nella misura del 100%. Sulla eventuale contribuzione dovuta (soggettivo ed integrativo) a seguito del maggiore imponibile rideterminato, non sono applicati interessi e sanzioni. - Con il c.d. Condono tombale (art. 9 L. 289/2002) si permette di definire tutti i periodi di imposta pregressi dal 1997 al 2001 (il 1996 può essere richiesto in caso di omessa presentazione della dichiarazione). Il condono tombale non determina un nuovo imponibile. La definizione avviene mediante il pagamento di un importo fisso oppure di una percentuale da calcolarsi sulle imposte lorde dovute e non sull’imponibile. Il condono tombale, non rideterminando una base imponibile rispetto a quello originariamente dichiarato, non rileva ai fini previdenziali.Pertanto, essendo il modulo"DICHIARAZIONE DEI MAGGIORI IMPONIBILI PREVIDENZIALI" finalizzata solo alla comunicazione all'Ente dei maggiori imponibili dichiarati, questo dovrà essere compilato, ed inviato all'Enpav unitamente al modello 1, solo da coloro che abbiano aderito al "concordato fiscale" o che abbiano prodotto una dichiarazione integrativa, e non da chi abbia aderito al "condono tombale". Giorgio Neri