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ONORARI, CONTA LA DATA DELLA FATTURA

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L’Agenzia delle Entrate convalida una prassi da tempo utilizzata nella determinazione del reddito da lavoro autonomo. Con la nota n. 907-3148/2003 la direzione generale del Veneto dell’Agenzia delle Entrate stabilisce che se il professionista riceve delle somme dal cliente a titolo indistinto di onorario e/o spese, ai fini della determinazione del reddito prodotto conta il momento della fatturazione delle stesse. Le somme riscosse assumono la natura di compenso solo al momento in cui sia possibile determinarne l’ammontare tramite l’emissione della fattura, tanto che sino al momento in cui non sia adempiuto tale ultimo obbligo le somme versate dal cliente si considerano a deposito indistinto di onorario e spese da sostenere in nome e per conto. Solo al momento dell’emissione della fattura da parte del professionista, dunque, la somma assumerà rilevanza agli effetti dell’imposizione sui redditi e dell’IVA, concorrendo alla determinazione del reddito del lavoratore autonomo nell’anno di emissione.