• Utenti 11
  • Articoli pubblicati dal 4 novembre 2001: 31426

ORDINANZA: RISCHIO MULTE ALTISSIME

Immagine
Il Ministero della salute ha sollecitato i carabinieri del NAS a verificare il rispetto su tutto il territorio nazionale dell’ordinanza sui cosiddetti cani pericolosi. Ma non è dato sapere, in caso di violazione, a quale sanzione si può andare incontro. Secondo l’Ordinanza, infatti, i proprietari e i detentori dei cani indicati nel provvedimento “quando li portano in luogo pubblico o aperto al pubblico debbono usare contestualmente il guinzaglio e la museruola, previsti dall'art. 83, primo comma, lettere c) e d) del regolamento di Polizia veterinaria”. Ma sull’entità delle multe il Ministro Sirchia non si è espresso. Secondo i carabinieri del NAS se la misura della sanzione non è stata definita dall’autorità comunale, non resta che attenersi all’articolo 358 del testo unico delle leggi sanitarie che prevede sanzioni fino a 9.000 euro. Oppure, nella migliore delle ipotesi, al Codice Penale che all’articolo 672 (Omessa custodia e mal governo di animali) che punisce il trasgressore con una multa da lire 50.000 a lire 500.000. Ecco cosa dice il Regolamento di Polizia Veterinaria, al famigerato articolo 83: “Il sindaco deve provvedere alla profilassi della rabbia prescrivendo: a) la regolare notifica, da parte dei possessori, di tutti i cani esistenti nel territorio comunale per la registrazione ai fini della vigilanza sanitaria ...(omissis)... A tale scopo deve essere riportato nel registro, oltre alle generalità del possessore, anche lo stato segnaletico degli animali rilevato dal veterinario comunale; b) ...(omissis)... c) l'obbligo di idonea museruola per i cani non condotti al guinzaglio quando si trovano nelle vie o in altro luogo aperto al pubblico; d) l'obbligo della museruola e del guinzaglio per i cani condotti nei locali pubblici e nei pubblici mezzi di trasporto. Possono essere tenuti senza guinzaglio e senza museruola i cani da guardia, soltanto entro i limiti dei luoghi da sorvegliare purché non aperti al pubblico; i cani da pastore e quelli da caccia, quando vengano rispettivamente utilizzati per la guardia delle greggi e per la caccia, nonché i cani delle forze armate e delle forze di polizia quando sono utilizzati per servizio. (Titolo II - NORME SANITARIE SPECIALI CONTRO LE MALATTIE INFETTIVE E DIFFUSIVE DEGLI ANIMALI -Capo V - Rabbia.)