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PROCEDIMENTI DISCIPLINARI SENZA SCADENZA

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Un medico che per avere distribuito, senza l'autorizzazione dell'Ordine di categoria, dei volantini che pubblicizzavano l'apertura di uno studio, aveva subito nel 1996 una segnalazione di infrazione ai canoni deontologici, una contestazione formale nel 2000 e la sospensione di un mese nel 2001, ha presentato ricorso alla Corte di Cassazione ritenendo inaccettabile il ritardo con cui si era svolto tutto il procedimento,sulla base del principio di " ragionevole durata del processo", chiedendo l'annullamento della tardiva sospensione. La Corte (sentenza 9704/03 depositata il 18 giugno) ha respinto il ricorso ritenendo che la lentezza della procedura non tolga nulla al potere sanzionatorio dell'Ordine se non nell'ipotesi in cui, e non era questo il caso, sia decorso il termine di prescrizione. Secondo la sentenza non può quindi essere contestata in nessun modo all'Ordine la mancanza di sollecitudine nel prendere decisioni sanzionatorie da applicare agli iscritti. E' bene inoltre ricordare che i tempi dell'azione deontologica, per i professionisti del settore sanitario,possono essere estremamente lunghi nel caso si sovrapponessero a procedimenti penali. In questo caso infatti, sempre secondo la Cassazione ( sentenza 14811/00 ), i tempi di prescrizione del potere disciplinare restano sospesi per tutto il tempo in cui si svolge il procedimento penale. Solo dopo aver chiuso i conti con la giustizia inizia a decorrere il tempo per l'intervento dell'Ordine.