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IL TARIFFARIO NON FISSA LE COMPETENZE

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La delimitazione delle sfere di competenza professionale non è materia per i tribunali amministrativi regionali, ma del giudice ordinario. Per “difetto di giurisdizione” il TAR del Lazio ha così respinto un ricorso del sindacato dei biologi, chimici e farmacisti (Snabi) ed altrettanto ha fatto il Consiglio di Stato in appello. I ricorrenti contestavano che il Dpr del 1992 che fissa le tariffe professionali dei medici contenga “prestazioni professionali riservate a chimici, fisici o biologi''. Con sentenza n.3039/2003, il Consiglio di Stato ha confermato l’orientamento del Tar del Lazio - “perche' l'azione volta ad accertare quali attivita' siano riservate a una data professione, e quindi inibite a un'altra, esula dalla giurisdizione del giudice amministrativo''- ed ha inoltre chiarito che l'impugnazione del provvedimento di approvazione di tariffe professionali ''e' inammissibile, perche' la tariffa professionale e' provvedimento inidoneo a delimitare le competenze professionali.(ANSA)