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ARTICOLO 12, APPROVATA LA MODIFICA

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La Direzione Generale delle Risorse Umane e delle Professioni Sanitarie del Ministero della Salute, ha dato “il nulla osta alla modifica dell’art. 12 del Codice Deontologico, deliberata all’unanimità dal Consiglio Nazionale della FNOVI nella seduta ordinaria del 5 aprile 2003”. Lo ha comunicato il Presidente D’Addario in una circolare agli Ordini pubblicata al sito ufficiale della Federazione. La modifica ha tradotto in facoltà il precedente obbligo di rifiutare al cliente la prestazione medico-veterinaria in determinate circostanze. Fra queste vi è il caso in cui “ il cliente sia notoriamente moroso nei confronti di altri colleghi”. Il Presidente D’Addario ha chiarito ad @nmvi Oggi che il termine “notoriamente” va riferito all’esistenza di atti giudiziari che comprovano la morosità del cliente o a segnalazioni agli Ordini da parte di medici veterinari sulla reiterata insolvenza del tal cliente. In altre parole, la morosità del cliente non è “notoria”, perché oggetto di semplice scambio di informazioni fra Colleghi, ma in quanto “nota” all’autorità giudiziaria ( con apertura di azioni legali) e all’Ordine che ne ha ricevuto segnalazione da uno o più iscritti. Anche il concetto di ”morosità” si presta ad ulteriori chiarimenti. A questo proposito il Presidente FNOVI ha ricordato infatti che il Codice Civile consente al medico veterinario di richiedere il pagamento delle prestazioni al termine di ognuna di esse, “anche di volta in volta nel caso di un ciclo di prestazioni ”. Se il cliente rifiuta di regolare la singola prestazione, il medico veterinario può informarlo della facoltà di avvalersi dell’articolo 12 del proprio Codice Deontologico.