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IRAP: RIMBORSO DAGLI UFFICI LOCALI

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L'Agenzia delle entrate, interpellata da un'impresa di assicurazioni, ha ribadito la competenza degli uffici provinciali finanziari per la presentazione della domanda di rimborso dell’Irap, in quanto in assenza di leggi regionali al riguardo si applicano le regole riferite alle imposte sui redditi. Le domande di rimborso per " inesistenza dell'obbligo di versamento", come sostenuto e sollecitato dalla Consilp a tutto il mondo professionale, devono essere presentate entro 48 mesi dal versamento del saldo dell'imposta. Un eventuale ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale dovrà poi essere presentato entro 60 giorni dal momento della notifica del rifiuto da parte degli uffici finanziari, mentre in caso di rifiuto tacito dovrà essere avviato dopo 90 giorni dalla presentazione della domanda di rimborso ed entro i dieci anni per evitare la prescrizione ordinaria. I professionisti che aderiranno alla possibilità di condono tombale o di concordato per autoliquidazione, rendendo definitiva la liquidazione delle imposte contenute nella dichiarazione originaria, rinunciano di fatto alla possibilità di rimborso dell'Irap per gli anni condonati. Potranno quindi richiedere il rimborso soltanto dal 2002 in poi.