• Utenti 11
  • Articoli pubblicati dal 4 novembre 2001: 31409

CASSAZIONE E SUPERFICIALITA' DEL MEDICO

Immagine
Un medico è stato condannato in primo ed in secondo grado per avere causato, per colpa, la morte di un paziente deceduto per miningo-encefalite di origine batterica. Secondo la Cassazione ( sentenza n. 1176 del 22 ottobre 2002) la colpa è consistita nell’aver visitato il malato in modo superficiale, limitandosi alla misurazione della temperatura e alla palpazione, trascurando di approfondire l’indagine attraverso l’anamnesi.
Il nesso di causalità tra la visita e il decesso stabilito dai giudici è stato impugnato dal medico sotto accusa, sostenendo che l’aggravamento del caso si era verificato dopo che il sanitario aveva smesso il proprio turno di servizio ( la vicenda si è svolta in una casa circondariale). Secondo l’accusato infatti la responsabilità andava riferita ai colleghi che gli erano subentrati, ai quali spettava il compito di affrontare le condizioni critiche in cui era degenerato il paziente. La Cassazione ha respinto il ricorso: il medico doveva svolgere una visita più accurata e indagare sulla salute del paziente nelle ore antecedenti; inoltre il fatto che siano subentrati altri medici non interrompe la causalità, valendo al riguardo un principio, più volte affermato dalla Cassazione, in base al quale l’eventuale condotta colposa di colleghi sanitari subentranti non elimina la causalità e non si pone come fatto sufficiente a produrre l’evento lesivo. ( Il Sole24Ore Sanità 28 gen. 3 feb.)