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ORDINI LIBERI DI ASSUMERE

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L’articolo 34 della Finanziaria 2003 esclude gli ordini professionali dal blocco delle assunzioni. La Finanziaria va incontro alle esigenze di personale delle strutture di supporto alle professioni, tenendo anche conto del fatto che sono finanziate solo con il contributo degli iscritti. Gli Ordini possono quindi fare assunzioni, ma queste rimangono soggette ai meccanismi del “pubblico”, cioè al decreto 165 del 30 marzo 2001, e al regime anteriore al 1 gennaio 2003. Restano inoltre soggette al controllo della Corte dei Conti. I vincoli al personale, se mantenuti, avrebbero danneggiato gli ordini professionali anche in relazione alla loro possibilità di affidare all’esterno ( a soggetti di diritto privato) lo svolgimento di servizi. Già dall’anno scorso infatti gli Ordini possono esternalizzare le attività di cui non esprimono poteri autoritativi. Attuando questo principio non è ad esempio delegabile la funzione disciplinare ( ma lo potrebbe essere il controllo qualità). Tutto ciò coerentemente con l’orientamento comunitario e dell’Antitrust che equipara gli ordini alle Associazioni tra imprenditori. L’elasticità della Finanziaria rientra nel quadro innovativo della riforma degli ordini e del titolo V della Costituzione secondo il quale le Regioni possono coinvolgerli in nuove iniziative, quali ad esempio corsi e scuole di formazione. ( Il Sole 24 Ore)