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IRAP: NO ALLA RICHIESTA DI RIMBORSI

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Non tutte le speranze sono perdute. Non bastano due sentenze negative di Commissioni tributarie regionali per negare definitivamente la fondatezza delle richieste di rimborso dei professionisti.
Tuttavia, questa ultima sentenza della Commissione dell'Emilia-Romagna ( 120/15/02 depositata il 23 ottobre ) introduce, rispetto alla precedente, una specificità per l'attività professionale, sostenendo che l'autonoma organizzazione (che discrimina sulla imposizione dell’IRAP) va valutata diversamente nel caso in cui si tratti di attività professionale o di attività commerciale. Si legge nella sentenza: " Non hanno uguale rilievo gli elementi della produzione che caratterizzano il requisito di autonomia organizzativa nelle libere professioni rispetto a quelli che caratterizzano l'autonomia organizzativa nelle attività commerciali: solo in queste ultime attività l'organizzazione presuppone l'impiego di capitali e risorse umane necessari per l'esistenza della stessa impresa. E' ben distinta invece l'attività libero professionale svolta con autonoma organizzazione, dall'attività libero professionale svolta con le caratteristiche della prestazione assimilabile a quella del contratto di lavoro in forma coordinata e continua, quest'ultima non soggetta a imposta IRAP.