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QUOTA AL CONSIGLIO NAZIONALE FACOLTATIVA

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Secondo l'Ordine forense di Roma l'art. 14 del decreto legislativo luogotenenziale 382 del 1944 deve essere reinterpretato: il contributo che gli iscritti agli Albi professionali devono versare ai Consigli Nazionali degli Ordini ( allora detti “Commissioni Centrali”) è facoltativo e non obbligatorio. Questa interpretazione, dopo 58 anni dall'emissione del decreto, si basa sulla considerazione che l'obbligo di versamento varrebbe esclusivamente per l'albo degli avvocati cassazionisti che è tenuto direttamente dal Consiglio Nazionale, ma non avrebbe alcun valore per gli altri Albi provinciali. Se questa tesi fosse adottata, anche altre professioni potrebbero mettere in discussione un sistema ormai consolidato. Su questa disputa, interviene il Presidente della FNOVI Domenico D’Addario: " Il " problema", così come evidenziato, potrebbe far credere che il " rifiuto" può essere messo in atto anche negli Ordini dei Sanitari. A mio avviso, ciò non è possibile, tenuto conto che l'obbligo del " versamento quota iscritto" dall'Ordine alla FNOVI, trova la propria origine in un deliberato del Consiglio Nazionale ( composto da tutti i Presidenti degli Ordini), che ne approva il " quantum", su proposta del Comitato Centrale e nel rispetto dell'art. 14 del D.L.C.P.S. 13 settembre 1946, n° 233."