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AVVOCATI, SI’ ALLA CONSULENZA ON LINE

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C’è da aspettarsi che le riforme in materia di pubblicità e consulenza on line dei professionisti seguiranno le indicazioni del Consiglio nazionale forense. Non è un caso infatti che fra i consulenti del Sottosegretario Vietti per la riforma degli Ordini le professionalità forensi si sprechino. Mentre le professioni sanitarie si interrogano sull’inadeguatezza della legge 175, scritta prima dell’avvento di Internet e ignara di ogni distinguo tra pubblicità e informazione sanitaria, gli avvocati hanno modificato il loro codice deontologico per consentire un utilizzo regolamentato del web. In particolare, il legale potrà dare informazioni e consulenze in siti web purchè siano di sua proprietà ( o dello studio) e previa segnalazione all’Ordine. E’ obbligatorio indicare: i dati anagrafici, la partita IVA, l’ordine di appartenenza, la dichiarazione espressa del rispetto della deontologia, l’indicazione di una persona responsabile del sito, le tariffe vigenti e gli estremi dell’eventuale polizza assicurativa; tra i dati è possibile far figurare la certificazione di qualità.
Per il settore sanitario, la FNOMCEO ha realizzato da tempo una proposta di svecchiamento della normativa in vigore. La FNOVI, in attesa di nuove disposizioni normative, ha esteso l’ambito di applicazione della 175 al web, mediante una propria direttiva.