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ZOOTECNIA BIOLOGICA

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Il regolamento comunitario 1804/99 aveva ampliato il campo di applicazione del regolamento 2092/91 contenente le regole del metodo biologico, prendendo in considerazione anche i mangimi composti e le materie prime per i mangimi. Ora le prescrizioni di questi due provvedimenti vengono riprese da una nuova proposta di regolamento UE che, ancora in discussione , punta ad introdurre specifiche norme in materia di etichettatura e controllo delle unità di preparazione dei mangimi biologici. Le regole proposte per la fabbricazione dei mangimi vietano antibiotici, coccidiostatici, medicinali, stimolanti della crescita o altre sostanze destinate a stimolare la crescita o la produzione. Sono inoltre esclusi gli organismi geneticamente modificati o i prodotti da essi derivati. “Nella composizione dei mangimi – spiega Giovanni Matteotti di IFOAM UE , l’organismo che coordina il movimento dell’agricoltura biologica su scala internazionale- devono essere utilizzati prodotti che non hanno subito trattamenti ionizzanti. E’ inoltre vietato l’impiego contemporaneo, in uno stesso mangime, di un medesimo ingrediente da agricoltura biologica o in conversione e da agricoltura convenzionale . Ad esempio non possono coesistere nello stesso mangime orzo da agricoltura biologica e orzo convenzionale”. Sull’etichetta potranno esserci due tipi di diciture: “prodotto da agricoltura biologica” utilizzabile per i mangimi di cui almeno il 95% della sostanza secca è derivante da agricoltura biologica; oppure “ utilizzabile in agricoltura biologica come da reg. Cee 2092/91”, per i mangimi che comprendono differenti quantità di materie prime derivanti da agricoltura biologica e/o in conversione e/o convenzionale. Resta da normare la separazione obbligatoria fra lavorazione biologica e lavorazione convenzionale.
In attesa dell’adozione del nuovo regolamento UE, ai mangimi biologici si applicano regole nazionali.