Il decreto Pubblicità dei medicinali veterinari presso il pubblico (G.U. n. 193 del 19/08/2002) fissa le norme per la pubblicità presso il pubblico dei prodotti veterinari per i quali non è previsto l'obbligo di prescrizione medico-veterinaria. Lo scopo della pubblicità - si legge tra l'altro nel decreto - "deve favorire l'uso razionale del medicinale veterinario, presentandolo in modo obiettivo, senza esagerarne le proprietà e senza indurre in inganno il suo utilizzatore". Sono stabiliti anche divieti: tra gli altri quelli di fare apparire superflui la consultazione di un medico veterinario o l'intervento chirurgico o indurre a ritenere che il medicinale sia privo di rischi di impatto ambientale. La pubblicità dovrà sempre essere autorizzata, salvo condizioni particolari. Nel caso di violazione delle prescrizioni del decreto il ministero ordinerà l'immediata cessazione dei messaggi pubblicitari e la diffusione, a spese del trasgressore, di un comunicato di rettifica. Il trasgressore sarà anche soggetto a sanzioni amministrative pecuniarie.
“Questo decreto era atteso da tempo in quanto previsto dalle norme europee” – ha dichiarato Aldo Vezzoni, Segretario FNOVI - aggiungendo che “già all’epoca del Decreto del 93 i medici veterinari avevano espresso forti perplessità sui rischi connessi all’automedicazione esercitata dai proprietari stessi sui loro animali, in quanto, diversamente da quanto accade per la salute umana, dove la persona che assume dei medicinali ne è cosciente e conosce i propri sintomi, in campo veterinario l’unica figura in grado di saper interpretare i sintomi di malattia degli animali è il medico veterinario, mentre il proprietario dell’animale può molto facilmente male interpretarli. L’uso scorretto, inopportuno, inutile o dannoso di medicinali veterinari senza obbligo di ricetta veterinaria è un problema reale la cui portata potrà essere limitata solo da una corretta informazione dei clienti da parte del medico veterinario e da una corretta informazione al pubblico da parte delle aziende farmaceutiche. Questo Decreto fissa delle regole sacrosante che se saranno rispettate offriranno certamente le necessarie garanzie affinché l’automedicazione non diventi una inconsapevole trappola per chi la usa. Come medici veterinari, al di là dei compiti dell’Istituto di autodisciplina costituito dalle associazioni delle aziende farmaceutiche , come previsto dall’art. 5 del Decreto, dovremo anche noi svolgere un’attenta vigilanza affinché l’informazione pubblicitaria su questi medicinali non arrechi danni alla nostra opera professionale inducendo il pubblico a ritenere inutile la nostra consulenza e soprattutto non ostacoli la diagnosi precisa e la cura precoce delle malattie degli animali, illudendo i loro proprietari con cure facili e mirabolanti. Toccherà a noi vigilare, inoltre, su eventuali effetti collaterali, indesiderati o abusi legati all’uso dei medicinali da automedicazione, segnalandoli al Ministero della Salute nell’ambito della Farmacovigilanza affinché ne venga rivalutata la sicurezza d’impiego senza l’obbligo di ricetta”.