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INSEGNE: ULTERIORI CHIARIMENTI

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E se le targhe fossero due? E se l’installazione non fosse sulla porta d’ingresso o sulla vetrina? Come essere certi di aver calcolato correttamente la superficie d’esenzione? “Se per individuare la sede di svolgimento dell’attività economica vengono esposte, ad esempio, due insegne, una di superficie di 3 metri quadrati e l’altra di 1 metro quadrato, essendo la loro superficie complessiva pari a 4 metri quadrati, per entrambe le insegne non sono dovuti né l’imposta sulla pubblicità, né il canone per l’installazione dei mezzi pubblicitari, in quanto non viene superato il limite di 5 metri quadrati. Diverso invece è il caso in cui una delle due insegne abbia la superficie di 3 metri quadrati e l’altra di 4 metri quadrati; in tale ipotesi, infatti essendo la superficie complessiva delle due insegne pari a 7 metri quadri - e quindi superiore ai 5 metri quadrati stabiliti dalla legge - non sarà accordabile nessuna esenzione” ( circ. Ministero delle Finanze 3 maggio 2002). La circolare ministeriale precisa inoltre che “devono essere escluse dall’agevolazione le preinsegne, ovvero le indicazioni finalizzate alla pubblicizzazione direzionale della sede”. L’esenzione trova invece applicazione per le insegne collocate in eventuali sedi secondarie ”in quanto la norma non limita l’esenzione ai mezzi che contraddistinguono la sede legale o principale; inoltre le insegne non necessariamente devono essere esposte sulle vetrine o sulle porte d’ingresso della sede di svolgimento dell’attività economica, né tanto meno occorre far riferimento al loro posizionamento” . ( ibidem) Infine, il Ministero precisa che “per le insegne di esercizio esenti dall’imposta viene meno l’obbligo di presentare la dichiarazione di inizio della pubblicità”.