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INSEGNE: CONFERMATA L'ESENZIONE

Quanto sostenuto dai consulenti fiscali dell’ANMVI trova definitiva conferma nella nota esplicativa che il Ministero delle Finanze ha inviato l’8 maggio scorso all’Associazione Nazionale dei Medici Veterinari Italiani. Il Capo Dipartimento del Ministero, Giorgio Tino, chiarisce infatti, in via definitiva ed inequivocabile, la questione dell’esenzione per targhe/insegne fino a 5mq: entro questa superficie, i medici veterinari non pagano il canone. Da dove nasceva la questione? L’articolo 10 della Legge Finanziaria 2001 stabiliva che il canone “non è dovuto per le insegne di esercizio delle attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l’attività a cui si riferiscono, per la superficie complessiva di 5 metri quadrati”. Questo articolo sollevava dubbi e quesiti, non essendo chiaro se l’esenzione riguardasse anche le insegne/targhe professionali, dunque il settore veterinario. Il fatto poi che si parlasse di “insegne di esercizio delle attività commerciali” sembrava escludere le strutture professionali dal beneficio dell’esenzione. Molti Comuni infatti hanno continuato a richiedere il pagamento del canone entro il 31/03/02 per targhe/insegne riferite a strutture veterinarie Alle interpretazioni dei consulenti fiscali dell’ANMVI a sostegno dell’esenzione e alle richieste di chiarimento ufficiale avanzate dall’Associazione, il Ministero ha finalmente risposto dissipando ogni dubbio. Con l’emanazione della legge 24 aprile 2002, n. 75, quanto previsto dalla Finanziaria si estende al canone per l’installazione di mezzi pubblicitari. E così sono riconducibili a insegne “i mezzi pubblicitari esposti dai professionisti (medici, avvocati, commercialisti, architetti, ingegneri, ecc…) che possono rientrare nella definizione di cui all’art. 47 del DPR n. 495 del 1992, in quanto assolvono al compito di individuare la sede dove si svolge un’attività economica ( circ. Min Finanze 03/05/02)”. L’articolo 47 del DPR citato definisce l’insegna: “la scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli o da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell’attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie. Può essere luminosa sia per luce propria che per luce indiretta” e precisa che deve avere “la funzione di indicare la pubblico il luogo di svolgimento dell’attività economica”. Le definizioni di “targa” e “insegna” sono dunque coincidenti. E i Comuni? Si devono adeguare. Le disposizioni della L.75 ( art. 2-bis) “trovano applicazione sin dall’anno di imposta 2002, indipendentemente, quindi, dalla circostanza che i comuni, nell’esercizio della loro potestà regolamentare, abbiano disciplinato diversamente il canone per l’installazione dei mezzi pubblicitari”. (…) “Dette disposizioni devono intendersi sostitutive di quelle deliberate dal comune con proprio regolamento entro il termine fissato del 31 marzo 2002”. Il che significa che “poiché la certezza degli importi da corrispondere si è avuta solo al momento dell’entrata in vigore dell’art. 2-bis in esame, è da questa data ( 24 aprile 2002 ndr) che decorre il termine di un mese, stabilito dalla legge per poter regolarmente eseguire i versamenti, anche indipendentemente da precedenti eventuali diverse statuizioni dei comuni interessati”. Chi ha pagato pur essendo nei limiti dei 5mq chieda rimborso al proprio comune, chi espone oltre i 7mq sappia invece che il termine di pagamento slitta al 24 maggio 2002 e chi infine non ha pagato, ritenendosi giustamente esente, benchè sollecitato dal comune a farlo sappia che “Non sono irrogate sanzioni né richiesti interessi moratori al contribuente, qualora egli si sia conformato a indicazioni contenute in atti dell’amministrazione finanziaria, ancorchè modificate dall’amministrazione medesima”. La sospensione delle sanzioni è riconosciuta “quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull’ambito di applicazione della norma tributaria”. Era questo il caso. Quanto esposto fin qui è stato a chiare lettere notificato dal Ministero delle Finanze a tutti i Comuni italiani con circolare 3 maggio 2002 ( Prot.n. 14725/2002/DPF/UFF). Chi fosse interessato può richiederla a info@anmvi.it