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DM 306: FEDERFARMA RICORRE AL CdS

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E' del 22 aprile u.s. il ricorso in appello presentato al Consiglio di Stato dalla Federazione Nazionale Unitaria dei Titolari di Farmacia Italiani. Federfarma chiede “l’annullamento e l’integrale riforma, previa sospensione” della sentenza del 10 gennaio scorso con la quale il TAR del Lazio respingeva la richiesta di Federfarma di annullare il Decreto del Ministero della Sanità 16/05/2001 n. 306 “Regolamento relativo alla distribuzione dei medicinali veterinari”. Per Federfarma la sentenza “interpreta erroneamente ed erroneamente applica il d.lgs n. 119 del 1992” in quanto “tale fonte normativa primaria stabilisce che la vendita al dettaglio dei farmaci veterinari è riservata ai farmacisti ( art. 32, comma 1), salva la deroga che la medesima fonte stabilisce ( art. 32, comma 2)”. Al comma 1 dell’art. 32 si legge che “la vendita al dettaglio di medicinali veterinari è effettuata soltanto da farmacisti”; nel comma 2 dello stesso articolo Federfarma non ravvisa la possibilità di forme derogatorie tali da consentire quanto previsto dal DM 306. Il Regolamento introdotto dal DM 306, definito “senza alcun fondamento legislativo”, comporterebbe dunque “un completo e radicale rovesciamento della volontà legislativa” e, non accorgendosene, il TAR del Lazio avrebbe commesso un “clamoroso errore interpretativo”. Il testo del ricorso in appello parla inoltre di “violazione del principio di legalità” e di “illegittimità costituzionale” e conclude: “che il danno – sia pure di natura economica – è irreparabile per la semplice ragione che è di impossibile recupero. Ancorchè la gravità del danno sia evidente ( poiché una percentuale non trascurabile delle farmacie è imputabile alla distribuzione del farmaco ad uso veterinario) non è infatti possibile stabilire con certezza quali e quanti medicinale sono stati ( e saranno) medio tempore prescritti e acquistati al di fuori del canale distributivo delle farmacie”.