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DM 306 E CESSIONE DEL FARMACO

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“La cessione del farmaco fa parte della prestazione professionale, senza la quale del resto, non sarebbe nemmeno possibile; essa e' pertanto una prestazione accessoria. La normativa IVA esige che la prestazione accessoria assuma l'aliquota IVA di quella principale; la terapia pertanto deve essere addebitata nella parcella assieme alla prestazione (visita e terapia). Salvo provvedimenti particolari, che la FNOVI ha richiesto, per il momento non e' possibile scorporare nella stessa parcella le due
prestazioni attribuendo aliquote IVA diverse”. Così Aldo Vezzoni, Segretario FNOVI e Consigliere ANMVI intervenendo nella discussione sulle modalità operative di cessione del farmaco, in svolgimento da giorni sulla vetlink-list, la lista di discussione professionale dell’ANMVI. E aggiunge: “La discussione sul problema della cessione del farmaco e' molto positiva e riflette i dubbi e le perplessita' di tutti noi. La differenza delle aliquote IVA tra farmaco e prestazione professionale riduce certamente la convenienza economica della dispensazione del farmaco, ma lascia comunque un margine utile. La dispensazione costituisce pero' un servizio aggiuntivo per il cliente, che ha la possibilita' di iniziare subito la cura senza girovagare per farmacie; servizio per il quale il cliente e' anche disposto a pagare qualcosa di piu', se il rapporto professionale instaurato e' tale da valorizzare questo servizio”.
Il Direttivo dell’ANMVI intanto in fatto di aliquote IVA precisa: “abbiamo richiesto al Ministero una più approfondita valutazione del problema, fornendo nuovi elementi e suggerendo anche una possibile deroga alla normativa vigente, per mantenere due aliquote diverse: 20% per la prestazione professionale e 10% per il farmaco. Nel frattempo, abbiamo anche chiesto all'ENPAV, di valutare la possibilità che l'importo relativo al valore del farmaco ceduto ( terapia) non sia assoggettato al 2%”.