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ORDINI CONTRARI ALL'AGENZIA ENTRATE

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La risoluzione dell'Agenzia delle entrate n.79 dell'8 Marzo 2002 che, contraddicendo la sentenza della Corte di Cassazione del 26 febbraio 2001, n. 2781, confermava l'impossibilità di dedurre gli oneri previdenziali come costi di attività professionale, è stata contestata da numerosi Consigli Nazionali di Ordine. In particolare, si evidenzia un’errata interpretazione dell’articolo 50 del TUIR ( Testo Unico delle Imposte sui Redditi) da parte dell’Agenzia delle Entrate. Infatti, questo articolo non prevede espressamente fra gli oneri deducibili i contributi previdenziali ed assistenziali obbligatori, ma la deducibilità di un costo non dipende dal fatto che quest’ultimo si esplicitamente previsto dalla legge. Il reddito di lavoro autonomo viene determinato come differenza fra i compensi percepiti e le spese sostenute. La norma quindi non contiene un elenco dei costi deducibili ma non vi è dubbio che fra questi rientrino gli oneri previdenziali obbligatori.