• Utenti 11
  • Articoli pubblicati dal 4 novembre 2001: 31555

3 BUONI MOTIVI PER ESENTARE LE INSEGNE

La legge Finanziaria 2002 al comma 1, lettera C, dell’art. 10 a proposito dell’esenzione dell’imposta comunale sulla pubblicità parla di : “Insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l’attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati”. A favore dell’esenzione si sono espressi i consulenti fiscali dell’ANMVI, gli esperti dell’autorevole quotidiano “Il Sole- 24 Ore” e, sia pure in via ufficiosa, lo stesso Ministero delle Finanze, che ha però aggiunto che i Comuni hanno la possibilità di decidere autonomamente in merito. Come spesso avviene quando non vi è chiarezza nel testo normativo, alcuni Comuni, hanno ritenuto di considerare l’attività veterinaria esente, altri si sono espressi in modo contrario ed altri ancora hanno ritenuto di dover rinviare ogni valutazione alla circolare esplicativa del Ministero che l’ANMVI sta sollecitando. E’ evidente quindi che lo sforzo di sensibilizzazione e di attenzione verso l’attività veterinaria deve essere svolto a livello territoriale, anche con l’interessamento dell’Ordine Veterinario Provinciale presso le Amministrazioni locali.
Ecco le motivazioni che sorreggono la tesi dell’esenzione.
a) Le attività professionali sono ormai considerate attività di “impresa” come confermato anche dall’ultima sentenza di martedì 12 febbraio della Corte di Giustizia di Lussemburgo che è intervenuta confermando la legittimità dei tariffari professionali. In considerazione di questo anche la riforma degli Ordini dovrà pertanto tenere conto della normativa riferita all’ “imprenditore”. D’altra parte il c.c. definisce l’imprenditore:” chi esercita professionalmente una attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni e di servizi”
b) In particolare l’attività veterinaria rispetto alle altre attività libero professionali presenta caratteristiche di unicità in termini di: struttura, organizzazione, attrezzature, etc… e di specificità essendo attività sanitaria soggetta pertanto a normative che sono più simili a quelle di un azienda di produzione (rifiuti speciali, 626, Inail, etc..) che di uno studio professionale.
c) Il decreto 306 che regolamenta il farmaco veterinario prevede per il libero professionista la possibilità di gestire i medicinali veterinari in termini di cessione al proprio cliente sia pur come continuazione di una terapia.
La modifica del Codice Deontologico permette oggi di svolgere all’interno delle strutture veterinarie una attività di pet-corner, con vendita di prodotti inerenti alla salute dell’animale limitatamente ai propri clienti.
Questi due aspetti, pur non rientrando in modo diretto in una attività commerciale essendo comunque svolta nell’ambito di quella professionale evidenziano caratteristiche di gestione, cessione e distribuzione di prodotti farmaceutici e di prodotti per la salute dell’animale.