• Utenti 11
  • Articoli pubblicati dal 4 novembre 2001: 31546

BENESSERE IN ALLEVAMENTO

Immagine
E’ stata pubblicata, sulla GU n. 277 del 28-11-2001, la Circolare 5 novembre 2001, n.10: “Chiarimenti in materia di protezione degli animali negli allevamenti e definizione delle modalita' per la trasmissione dei dati relativi all'attivita' di controllo”. La circolare suddetta entra nel merito del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 146 "Attuazione della direttiva 98/58 CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - serie generale - n. 95 del 24 aprile 2001, che, in tema di leggi protezionistiche sugli animali, va ad aggiungersi al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 533, e successive modifiche, recante "Attuazione della direttiva 91/629/CEE che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli"; al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 534, concernente "Attuazione della direttiva 91/630/CEE che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini"; al decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 233, concernente la "Attuazione della direttiva 86/113/CEE che stabilisce le norme minime per la protezione delle galline ovaiole in batteria". Il decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 146 “ha introdotto nuove norme volte alla tutela della salute e del benessere degli animali che sono allevati per fini zootecnici”.”Si tratta di disposizioni di carattere "generale" ed applicabili a tutti gli allevamenti, le quali introducono i principi di base per garantire il rispetto delle principali esigenze fisiologiche ed etologiche degli animali e stabiliscono, tra l'altro, alcuni requisiti per gli impianti in cui essi sono mantenuti, la frequenza minima delle ispezioni e la necessita' di possedere un'adeguata preparazione e competenza professionale da parte degli operatori. Vietano o limitano, inoltre, alcune pratiche particolari di allevamento. Sono compresi nel campo di applicazione del decreto legislativo tutti gli animali vertebrati, inclusi i pesci, gli anfibi ed i rettili, allevati o custoditi per la produzione di derrate alimentari, lana, pelli, pellicce o per altri scopi agricoli. Rimangono, tuttavia esclusi da tale disciplina: gli animali che sono esclusivamente destinati a partecipare a gare, esposizioni, manifestazioni, ad attivita' culturali o sportive; gli animali utilizzati ai fini sperimentali, per i quali, tuttavia, il decreto legislativo n. 116/1992 fornisce sufficienti indicazioni volte alla tutela del loro benessere; e gli animali che vivono in ambiente selvatico”. Giorgio Neri