Federfarma chiede l'annullamento del Decreto, previa sospensione cautelare. La Federfarma contesta la possibilita' per le strutture veterinarie per animali non destinati alla produzione di alimenti per l'uomo, prevista dall'art. 17 commi 5 e 6, di acquistare, per uso improprio consentito, medicinali ad uso umano attraverso i canali di distribuzione del farmaco ad uso umano, sostenendo che invece il loro acquisto puo' essere effettuato esclusivamente in farmacia, l'unica deputata alla vendita al pubblico dei medicinali ad uso umano. Ritengono pertanto che la norma in questione provochi un grave danno economico alle farmacie. Come questo danno economico possa avvenire, quando in un mercato del farmaco umano di 40.000 miliardi il fatturato del farmaco umano utilizzato nelle strutture veterinarie si stima non superi i 5 miliardi, risulta difficile comprenderlo, come risulta difficile equiparare al pubblico un utilizzatore professionale del farmaco com'e' il medico veterinario. La Federfarma contesta inoltre la possibilita', per il medico veterinario, indicata nel comma 3 dell'art. 17, di consegnare al proprietario dell'animale in cura, qualora l'intervento professionale lo richieda, la confezione di medicinale veterinario della propria scorta e da lui gia' utilizzata per iniziare la terapia.
La Federfarma vede violato il diritto delle farmacie alla vendita esclusiva dei farmaci al pubblico e lesi gli interessi delle farmacie stesse, non considerando che la cessione al proprietario dell'animale in cura del medicinale aperto per iniziare la terapia non si configura come vendita al pubblico, ma come proseguimento della terapia iniziata su un animale oggetto della prestazione professionale.
La FNOVI sta concertando con il Ministero della Salute la difesa del Decreto e l'infondatezza del ricorso presentato da Federfarma. Inoltre, l’ANMVI ha dato incarico ai propri legali di fornire alla FNOVI ogni elemento utile in tal senso.