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IN VIGORE

Cimiteri per animali d'affezione, il regolamento del Friuli

Cimiteri per animali d'affezione, il regolamento del Friuli
Diciplinata la realizzazione e la gestione dei cimiteri per animali d'affezione nella Regione Friuli Venezia Giulia.


La Giunta friulana ha emanato il Regolamento che -attuando la Legge regionale 12 dicembre 2006 n. 26 - disciplina i cimiteri per animali d’affezione.
Il provvedimento dettaglia le procedure autorizzative e le modalità di registrazione e gestione degli animali da accogliere. L’obiettivo del legislatore friulano è di assicurare la continuità del rapporto affettivo garantendo la tutela dell'igiene pubblica.

I cimiteri per animali d’affezione possono essere realizzati sia da soggetti pubblici che privati, in aree giudicate idonee dal Comune nell’ambito dello strumento urbanistico vigente, anche nei pressi di cimiteri umani, purchè sia mantenuta la distanza di rispetto. Il rilascio dell’autorizzazione è subordinato al parere dell’Azienda sanitaria.

La struttura accoglie spoglie di animali d’affezione, classificate nella “Categoria 1 dei sottoprodotti di origine animale non destinati all’alimentazione (Regolamento 1069 /2 009 /C E). Ai sensi del Regolamento, si definiscono animali di piccola-me dia taglia quelli di peso inferiore ai 40 kg. I limiti di taglia per l’accettazione delle spoglie sono non oltre cm 160 di lunghezza e non oltre 110 chili di peso. Animali di taglia superiore dovranno essere preventivamente inceneriti presso idonea struttura autorizzata. Indipendentemente dalla taglia, sono accolte nel cimitero i resti e le ceneri degli animali. Sono invece escluse dal cimitero le parti anatomiche e le spoglie, i resti
mortali, i resti mineralizzati e le ceneri di animali deceduti a seguito di malattie infettive diffusive degli animali di cui al Regolamento di Polizia Veterinaria.

Le spoglie animali sono trasportate e conferite nei cimiteri per animali di affezione anche a cura dei proprietari accompagnate da un certificato veterinario, che riporti il Comune in cui è avvenuto il decesso ed escluda la presenza di malattie trasmissibili all’uomo o denunciabili ai sensi della vigente normativa.

Ogni fossa è contraddistinta da un cippo o altro monumento funerario riportante gli estremi identificativi dell’animale (specie e nome dell’animale, data di morte) ed eventuale fotografia.

Decreto del Presidente della Regione 28 ottobre 2019
Regolamento ai sensi dell’articolo 4 della legge regionale 12 di-cembre 2006, n. 26 (Disciplina dei cimiteri per animali d’affezio-ne).
pdfDISCIPLINA_DEI_CIMITERI_PER_ANIMALI_DAFFEZIONE.pdf455.67 KB