E' legge il Decreto Fiscale che ha ridefininto il trattamento sanzionatorio e l'imposta sostitutiva per i contribuenti ISA che aderiscono al concordato preventivo biennale (CPB).
Il Decreto Fiscale- la cui legge di conversione entra in vigore oggi- rivede il trattamento sanzionatorio applicabile al concordato preventivo biennale (CPB).
Il provvedimento interviene anche sull'Imposta sostitutiva dei contribuenti ISA che aderiscono al concordato preventivo biennale o al ravvedimento. In tutti casi, il valore complessivo dell'imposta sostitutiva - per ciascuna annualità - non puo' essere inferiore a 1.000 euro.
CPB e sanzioni - La disciplina del CPB ha previsto delle sanzioni amministrative per violazioni riferibili ai periodi d'imposta e ai tributi oggetto della proposta di concordato. Con il Decreto Fiscale, le soglie per l'applicazione delle sanzioni accessorie vengono ridotte alla metà. Il dimezzamento opera in due casi:
- quando la sanzione riguarda una proposta di concordato che non è stata
accolta dal contribuente - quando la sanzione riguarda un contribuente decaduto dal concordato preventivo biennale
per inosservanza degli obblighi che lo disciplinano
Le soglie dalle quali partire per applicare le sanzioni sono state dimezzate anche nei confronti dei contribuenti che- per i periodi d'imposta dal 2018 al 2022 - non si sono avvalsi del regime di ravvedimento oppure che ne decadono.
Ravvedimento e imposta sostitutiva- Il Decreto Fiscale prevede che i soggetti che hanno applicato gli indici sintetici di affidabilita' fiscale (ISA) e che aderiscono, entro il 31 ottobre 2024, al concordato preventivo biennale possono adottare il regime di ravvedimento versando l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi (e relative addizionali) nonche' dell'imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP).
La base imponibile dell'imposta sostitutiva è data dalla differenza tra: il reddito d'impresa o di lavoro autonomo gia' dichiarato (alla data del 9 ottobre 2024, in ciascuna annualita') e il valore dello stesso incrementato, in base ai punteggi ISA, del:
a) 5 per cento per i soggetti con punteggio ISA pari a 10;
b) 10 per cento per i soggetti con punteggio ISA pari o superiore a 8 e inferiore a 10;
c) 20 per cento per i soggetti con punteggio ISA pari o superiore a 6 e inferiore a 8;
d) 30 per cento per i soggetti con punteggio ISA pari o superiore a 4 e inferiore a 6;
e) 40 per cento per i soggetti con punteggio ISA pari o superiore a 3 e inferiore a 4;
f) 50 per cento per i soggetti con punteggio ISA inferiore a 3.
L'aliquota dell'imposta sostitutiva - per le annualita' 2018, 2019 e 2022- sarà del:
a) 10 per cento, se nel singolo periodo d'imposta il livello di affidabilita' fiscale e' pari o superiore a 8;
b) 12 per cento, se nel singolo periodo d'imposta il livello di affidabilita' fiscale e' pari o superiore a 6 ma inferiore a 8;
c) 15 per cento, se nel singolo periodo d'imposta il livello di affidabilita' fiscale e' inferiore a 6.
Irap- Per le annualita' 2018, 2019 e 2022, i soggetti ISA applicano l'imposta sostitutiva dell'imposta regionale sulle attivita' produttive con l'aliquota del 3,9 per cento.
Decurtazione per pandemia- In considerazione della pandemia di COVID-19, per i soli periodi d'imposta 2020 e 2021, si applicano le imposte sostitutive sono diminuite del 30 per cento.
Versamento dell'imposta sostitutiva - E' effettuato in un'unica soluzione entro il 31 marzo 2025, oppure mediante pagamento rateale in un massimo di ventiquattro rate
mensili di pari importo maggiorate di interessi calcolati al tasso legale con decorrenza dal 31 marzo 2025.
Prorogata la sospensione dell'accertamento - Per i soggetti ISA che aderiscono al concordato preventivo biennale e che hanno anche adottato (per una o piu' annualita' tra i periodi d'imposta 2018, 2019, 2020 e 2021), il regime di ravvedimento, i termini di decadenza per l'accertamento, sono prorogati al 31 dicembre 2027. In ogni caso, per i soggetti a cui si applicano gli indici sintetici di affidabilita' fiscale che aderiscono al concordato preventivo biennale i termini di decadenza per l'accertamento sono prorogati al 31 dicembre 2025.
LEGGE 7 ottobre 2024, n. 143 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, recante misure urgenti di carattere fiscale, proroghe di termini normativi ed interventi di carattere economico.