La Federazione Nazionale degli Ordini veterinari Italiani, attraverso una circolare, ribadisce quanto segue.
La cessione del farmaco, così come prevista dal comma 3 dell'articolo 84 del decreto legislativo 6 aprile 2006, n.193, è da inquadrarsi esclusivamente come prestazione accessoria a quella strettamente professionale.
Il carattere accessorio è definito dall'art. 12 del DPR. 633/1972 (principio di accessorietà) "una prestazione di servizio o una cessione di beni quando è accessoria ad un'altra cessione o ad un'altra prestazione sostanzialmente concorre alla formazione della stessa base imponibile; quella accessoria, che è meno importante perde la propria autonomia e viene assorbita nell'operazione principale e quindi non solo rientra nello stesso imponibile, ma attrae la stessa aliquota. "
In estrema sintesi una prestazione si definisce accessoria quando non può essere resa se non come conseguenza della prestazioni medica stretta e non può essere resa in autonomia.
La professione medico veterinaria ha un solo e unico codice di attività 75.00.00 (servizi veterinari) per cui tutte le prestazioni rientrano in tale codice e prevedono la stessa aliquota IVA.
Se, come sostenuto da alcuni, si esponesse in fattura il farmaco ceduto con un'aliquota diversa da quella delle prestazioni medico veterinarie, attualmente 22%, si effettuerebbe una vera e propria attività commerciale di vendita del farmaco, attività riservata alle farmacie e ora alle parafarmacie (Decreto Legislativo 6 aprile 2006, n. 193 art.70).
A ulteriore supporto della accessorietà della cessione del farmaco da parte dei medici veterinari va ricordato che nel modello VK 22 dell'Agenzia delle Entrate - Studi di settore - quadro D -elementi specifici dell'attività - vi è un rigo che prevede di indicare come elemento di attività: Spese derivanti dalla dispensazione del farmaco ai sensi del Decreto Legislativo 193/2006.