Il Ministero della Salute ha definito le modalità di isolamento e di auto sorveglianza per gli operatori sanitari. Raccomandazioni. Multe sospese per altri sei mesi.
Definitivamente abrogate le norme sul green pass e semplificate, con decurtazioni, le regole di auto sorveglianza e di isolamento per contrastare il diffondersi di Covid-19. E' stata la conversione in legge del decreto 31 ottobre 2022, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale del 30 dicembre, a consolidare le decurtazioni. Successivamente, con la
circolare del 31 dicembre, il Ministero della Salute ha precisato le modalità attuative del nuovo regime, anche con riguardo agli operatori sanitari
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Auto sorveglianza per gli operatori sanitari- A coloro che hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al SARS-CoV-2 è applicato il regime dell’auto sorveglianza della durata di cinque giorni, durante il quale è obbligatorio di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2, al chiuso o in presenza di assembramenti.
Gli operatori sanitari devono eseguire un test antigenico o molecolare su base giornaliera fino al quinto giorno dall’ultimo contatto con un caso confermato. Se il test è negativo, l'autosorveglianza termina il quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto stretto.
Isolamento per gli operatori sanitari e Ffp2- L’operatore sanitario
termina l’isolamento non appena un test risulti negativo, purché sia asintomatico da almeno due giorni; necessita allo scopo di un tampone negativo di uscita (test antigenico oppure molecolare) da effettuarsi gratuitamente presso l’hot-spot dell’Asl oppure a pagamento in farmacia.
È obbligatorio, al termine dell’isolamento, l’uso di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo Ffp2 fino al decimo giorno dall’inizio della sintomatologia o dal primo test positivo (nel caso degli asintomatici).
Sospesa la multa per i non vaccinati- Fino al 30 giugno 2023 resta sospesa la sanzione pecuniaria (stabilita dal Mef in 100 euro) per coloro che dal 1 febbraio 2022 risultano inadempienti rispetto agli obblighi vaccinali fin tanto che vigenti. La sanzione era applicabile anche agli esercenti le professioni sanitarie risultanti inadempienti a partire dallo stesso periodo.
L’obbligo di vaccinazione per i professionisti sanitari è decaduto il 1 novembre 2022 e con esso i provvedimenti di sospensione dall’esercizio professionale. Anche la sanzione pecuniaria non trova applicazione, ed è considerata sospesa fino al 30 giugno 2023.
Booster raccomandato- La seconda dose di richiamo è raccomandata a tutti gli operatori sanitari dalla circolare del 1 gennaio 2023,purché sia trascorso un intervallo minimo di almeno quattro mesi (120 gg) dalla prima dose booster o dall’ultima infezione successiva al richiamo (data del test positivo).
Protezione individuale- Nella stagione invernale, 2022-2023 il Ministero della Salute sottolinea l'importanza della regolare osservanza delle misure igienico-sanitarie e comportamentali per la prevenzione della trasmissione di SARS-CoV-2. Fino al 30 aprile 2023, le mascherine sono obbligatorie per tutti- lavoratori e utenti- all'interno delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali, studi odontoiatrici e studi medici.
CIRCOLARE 1 GENNAIO 2023Aggiornamento Circolare “Interventi in atto per la gestione della circolazione del SARS-CoV-2 nella stagione invernale 2022-2023”
CIRCOLARE 31 DICEMBRE 2022Aggiornamento delle modalità di gestione dei casi e dei contatti stretti di caso COVID-19
TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 31 ottobre 2022, n. 162