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COVID-19

Prevenzione e gestione dei contagi per gli operatori sanitari

Prevenzione e gestione dei contagi per gli operatori sanitari
Il Ministero della Salute ha definito le modalità di isolamento e di auto sorveglianza per gli operatori sanitari. Raccomandazioni. Multe sospese per altri sei mesi.

Definitivamente abrogate le norme sul green pass e semplificate, con decurtazioni, le regole di auto sorveglianza e di isolamento per contrastare il diffondersi di Covid-19. E' stata la conversione in legge del decreto 31 ottobre 2022, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale del 30 dicembre, a consolidare le decurtazioni. Successivamente, con la circolare del 31 dicembre, il Ministero della Salute ha precisato le modalità attuative del nuovo regime, anche con riguardo agli operatori sanitari.

Auto sorveglianza per gli operatori sanitari
- A coloro che hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al SARS-CoV-2 è applicato il regime dell’auto sorveglianza della durata di cinque giorni, durante il quale è obbligatorio di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2, al chiuso o in presenza di assembramenti. Gli operatori sanitari devono eseguire un test antigenico o molecolare su base giornaliera fino al quinto giorno dall’ultimo contatto con un caso confermato. Se il test è negativo, l'autosorveglianza termina il quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto stretto.

Isolamento per gli operatori sanitari e Ffp2
- L’operatore sanitario termina l’isolamento non appena un test risulti negativo, purché sia asintomatico da almeno due giorni; necessita allo scopo di un tampone negativo di uscita (test antigenico oppure molecolare) da effettuarsi gratuitamente presso l’hot-spot dell’Asl oppure a pagamento in farmacia.
È obbligatorio, al termine dell’isolamento, l’uso di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo Ffp2 fino al decimo giorno dall’inizio della sintomatologia o dal primo test positivo (nel caso degli asintomatici).

Sospesa la multa per i non vaccinati- Fino al 30 giugno 2023 resta  sospesa la sanzione pecuniaria (stabilita dal Mef in 100 euro) per coloro che dal 1 febbraio 2022 risultano inadempienti rispetto agli obblighi vaccinali fin tanto che vigenti. La sanzione era applicabile anche agli esercenti le professioni sanitarie risultanti inadempienti a partire dallo stesso periodo.
L’obbligo di vaccinazione per i professionisti sanitari è decaduto il 1 novembre 2022 e con esso i provvedimenti di sospensione dall’esercizio professionale. Anche la sanzione pecuniaria non trova applicazione, ed è considerata sospesa fino al 30 giugno 2023.

Booster raccomandato-  La seconda dose di richiamo è raccomandata a tutti gli operatori sanitari dalla circolare del 1 gennaio 2023,purché sia trascorso un intervallo minimo di almeno quattro mesi (120 gg) dalla prima dose booster o dall’ultima infezione successiva al richiamo (data del test positivo).

Protezione individuale- Nella stagione invernale, 2022-2023 il Ministero della Salute sottolinea l'importanza della regolare osservanza delle misure igienico-sanitarie e comportamentali per la prevenzione della trasmissione di SARS-CoV-2. Fino al 30 aprile 2023, le mascherine sono obbligatorie per tutti- lavoratori e utenti-  all'interno delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali, studi odontoiatrici e studi medici.



CIRCOLARE 1 GENNAIO 2023
Aggiornamento Circolare “Interventi in atto per la gestione della circolazione del SARS-CoV-2 nella stagione invernale 2022-2023”

CIRCOLARE 31 DICEMBRE 2022
Aggiornamento delle modalità di gestione dei casi e dei contatti stretti di caso COVID-19

TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 31 ottobre 2022, n. 162