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REG. UE 2016/429

AHL, Laddomada:“Grande cambiamento, obbligherà a riflettere”

AHL, Laddomada:“Grande cambiamento, obbligherà a riflettere”
Al webinar SIVAR sul Reg. 2016/429, la nuova Animal Health Law (Legge di sanità animale) è emersa in tutta la sua portata innovativa.


Un approccio basato sul rischio, proattivo ("prevenire è meglio che curare") un approccio concretamente one health, più attenzione alle malattie animali emergenti ("questa pandemia vi dice niente?") secondo il principio "legiferare meglio". Sono i cardini del Regolamento 2016/429 presentato oggi pomeriggio da Alberto Laddomada insieme a Salvatore Catania al webinar organizzato dalla SIVAR sulla nuova legge di sanità animale: 179 considerando, 283 articoli, 5 allegati, 208 pagine.

Il regolamento 2016/429 è una  monumentale articolazione legislativa, profondamente innovatrice, che cancellerà dedicinie di vecchie norme europee e nazionali che datano a ritroso fino al 1964. Senza contare gli atti delegati e di esecuzione (che competono all'Europa) e i decreti legislativi (che competono al Ministero della Salute italiano).

"Era necessario aggiornato il quadro legislativo", ha spiegato Laddomada, già Direttore Generale dell'IZS della Sardegna, che ha seguito da vicino la genesi del Regolamento in sede europea. Questo Regolamento porterà un cambiamento di grande rilevanza, di portata anche superiore per impostazione al Regolamento 2017/625 sui controlli ufficiali, secondo Laddomada:  "Il Regolamento 429 chiarisce meglio di prima chi fa cosa ai Veterinari Pubblici e Privati- ha spiegato- introducendo un approccio basato sul rischio, aumentando l'importanza della  prevenzione, della biosicurezza e delle buone pratiche di allevamento". Anche la sorveglianza diventerà "più stringente".

Nei "considerando" la chiave per capire il Regolamento- Laddomada e Catania hanno concordato sull'importanza dei "considerando" quelle premesse all'articolato che "chiariscono cosa aveva in mente il Legislatore europeo, il vero senso del nuovo Regolamento e dello sforzo di semplificazione". E' un quadro legislativo che "bisogna sforzarsi di capire, perchè è un grande cambiamento che ci obbligherà a riflettere sul nostro ruolo"- aggiungono i relatori che rassicurano: "Una volta letti i considerando ciascuno troverà più facilmente nell’articolato del Regolamento le parti di proprio diretto interesse diretto".

Da 190 a 53 malattie- Per la loro importanza, alcune  malattie animali vengono  "scolpite nella pietra" (fra queste afta, peste suina, peste equina e influenza aviaria)  altre 53 malattie vengono elencate dal Regolamento. Troppe per parlare di semplificazione? "Prima erano quasi 200"- ha detto Laddomada.

Più responsabilità per tutti- Biosicurezza, sorveglianza, obbligo di visita. Questi sono i principali livelli di responsabilità dell’OSA (Operatore del Settore Alimentare) rispetto alle malattie trasmissibili. In Italia le visite veterinarie si fanno "con una frequenza più elevata rispetto alla  media di tutti i Paesi europei"- ha detto Laddomada. "In altri paesi il numero di veterinari, sia pubblici che privati, "è bassissimo rispetto agli allevamenti, il che vuol dire che in proporzione il numero di visite di sanità animale è più basso, e fanno fatica a stare al passo".
D'altra parte, ha riconosciuto l'esperto, hanno una popolazione animale demograficamente inferiore, una minore densità e non hanno alcune gravi malattie animali.

Più sanità meno zootecnica- Il Regolamento 2016/429 non è stato battezzato a caso "Animal Health Law". Infatti, ha evidenziato Salvatore Catania,  rispetto alla legislazione precedente è meno focalizzato sul contesto agro-zootecnico. Il suo maggior connotato sanitario emerge dalla filosofia dei considerando. Biosicurezza è la parola chiave attribuita al Regolamento dalla Commissione Europea che la definisce come l'insieme delle "procedure di gestione, azioni o strutture appositamente studiate per ridurre il rischio di malattia negli animali".

Il Veterinario aziendale è "una vedetta"- Catania ha incoraggiato i Medici Veterinari a formarsi per essere una "vedetta" delle malattie animali, per prevenire quelle note e affrontare precocemente quelle emergenti. "Il Regolamento chiama i  Veterinari professionisti degli animali ha sottolineato Catania. "Il Veterinario aziendale è il regista della sanità animale, perchè è a contatto con tutti i partner dell'allevamento". Il Regolamento 2016/249 è una delle principali fonti giuridiche del Biosicurezza: procedure di gestione, azioni o strutture appositamente studiate per ridurre il rischio di malattia negli animali. che ha istituito la figura del Veterinario Aziendale.

Molte le domande in chat, fra cui alcune sui Piani IBR che- "continueranno" ha risposto Laddomada. "Per queste malattie,non cambierà molto rispetto ai piani di controllo finalizzati alla loro eradicazione"- ha detto. Cambierà tuttavia la considerazione dei risultati rispetto alla commercio: il conseguimento dell'eradicazione o di un dato livello di eradicazione  potrà consentire le esportazioni da quel territorio per evitare che le restrizioni commerciali siano adottate sulla base di logiche di protezionismo economico e non di precauzione sanitaria.

"Sono particolarmente colpito dal ruolo del Veterinario Aziendale - ha commentato il Presidente Mario Facchi durante la discussione, esortano i Colleghi ad assumere pienamente questo ruolo- e anche da come questo Regolamento costringeràa fare sistema senza più giocare a guardie e ladri".

In Italia, la normativa di adeguamento al Regolamento 2016/429 è in fase di emanazione. Il Parlamento italiano sta dettando i principi e i criteri attuativi a cui si dovrà attenere il Ministero della Salute per l'emanazione dei decreti legislativi.

In Europa,
gli atti di competenza della Commissione, che integrano la Animal Health Law emanati fino ad ora sono:

Regolamento delegato (UE) 2020/686 della Commissione,
Regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione,
Regolamento delegato (UE) 2020/688 della Commissione,
Regolamento delegato (UE) 2020/689 della Commissione,
Regolamento delegato (UE) 2020/691 della Commissione,
Regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione,
Regolamento delegato (UE) 2019/2035 della Commissione,
Regolamento di esecuzione (UE) 2020/690 della Commissione.