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CIRCOLARE

Mascherine, detraibili purchè siano vero 'dispositivo medico'

Mascherine, detraibili purchè siano vero 'dispositivo medico'
Detraibili le spese sostenute per l'acquisto di mascherine di pretezione, ma solo a condizione che rientrino fra i DPI "conformi".

Sì. Possono essere detratte le spese sostenute per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e, in particolare, di mascherine di protezione. Lo conferma l'Agenzia delle Entrate in una circolare di chiarimenti sulle agevolazioni prevista dai recenti decreti economici. Tuttavia, la detrazione è riconosciuta solo se rientrano nei dispositivi "conformi" elencati dal Ministero della Salute. In tal caso la detrazione è pari al 19% del'imposta, per la parte che eccede l'importo di 129,11 euro.

L'Agenzia rimanda alla consultazione della «Banca dati dei dispositivi medici» pubblicata sul sito del Ministero della Salute. Occorre verificare, infatti, se la tipologia di «mascherina protettiva» rientri fra i dispositivi medici individuati dal Ministero della Salute, "tenuto conto che, nell’attuale situazione emergenziale, potrebbero essere immessi in commercio anche
prodotti non aventi le caratteristiche per rientrare nella categoria di dispositivo medico".
Per agevolare i contribuenti, è disponibile un elenco dei dispositivi medici più comuni, fornito dalla stessa Agenzia in Allegato ad una circolare del 2011.

Per fruire della detrazione è necessario che, dalla certificazione fiscale (scontrino o fattura), risulti chiaramente la descrizione del prodotto acquistato ed il soggetto che sostiene la spesa, non bastando, infatti, la generica indicazione di «dispositivo medico».  Il prodotto andrà identificato con il codice utilizzato per la trasmissione al sistema tessera sanitaria della spesa sostenuta (Codice «AD»).  In assenza dell'indicazione del codice, il contribuente dovrà conservare la documentazione attestante che si tratta di un dispositivo con marcatura CE o conforme alla normativa europea, una specifica che - per la maggior chiarezza- può essere indicata sul documento fiscale direttamente dallo stesso venditore (dicitura «prodotto con marcatura CE»).

I rimborsi per i professionisti-  Continuano a non essere rimborsabili le spese sostenute dai professionisti per l'acquisto di DPI. Il bando di Invitalia, infatti, ammette solo i soggetti iscritti al registro delle imprese della Camera di Commercio. Nei giorni scorsi, Confprofessioni ha fatto notare alla stessa Invitalia che questo requisito vincolante, di fatto, "impedisce ai liberi professionisti l’accesso al bando", trattandosi di un requisito tipico delle attività produttive d'impresa e non delle attività professionali ordinistiche.

Circolare n. 11 del 6 maggio 2020