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QUANDO E' LECITO IL RICORSO ALLA CASCATA

QUANDO E' LECITO IL RICORSO ALLA CASCATA
Antibiotico-resistenza, associazioni con principi attivi inutili o peggiorativi, assenza di prodotti specifici e di specialità veterinaria autorizzata per una determinata via di somministrazione. La Direzione Generale del Farmaco Veterinario ha circostanziato le situazioni di ricorso alla cosiddetta "cascata". Chiarimenti sugli articoli 10 e 11 del Decreto 193/2006. Con una circolare a tutti gli addetti ai lavori, avente per oggetto l'uso in deroga di medicinali veterinari, la Direzione Generale della Sanità Animale e del Farmaco Veterinario, ha fornito alcuni chiarimenti riguardanti in particolare gli articoli 10 (Uso in deroga per animali non destinati alla produzione di alimenti) e 11 (Uso in deroga per animali destinati alla produzione di alimenti) del Decreto Legislativo 193/2006.

La circolare tratta delle associazioni consentite nella produzione di mangimi medicati in deroga, dei tempi di attesa per l'uso in deroga di mangimi, dei medicinali omeopatici e dell'uso della cosiddetta "cascata".

La nota riporta le seguenti indicazioni di ricorso alla "cascata":

1. Quando i test microbiologici dimostrano che un particolare ceppo batterico ha sviluppato antibiotico- resistenza a tutti i prodotti i cui foglietti illustrativi, contengono indicazioni contro lo stesso, il veterinario può ritenere che non esistono trattamenti autorizzati per tale condizione e può prescrivere apposito prodotto in base ai risultati dell'antibiogramma;
2. Nel caso in cui un medicinale si presenti solo in associazioni con altri principi attivi, che potrebbero, in condizioni particolari di salute di un animale, risultare inutili o addirittura peggiorare la malattia;
3.In caso di infezioni croniche, se il problema persiste dopo il trattamento con un prodotto autorizzato, il veterinario, nel singolo caso clinico, può dedurre che non esistono prodotti specifici ed è lecito ricorrere, alla cascata.
4.Qualora non esista nessuna specialità veterinaria autorizzata per una specifica via di somministrazione e/o formulazione ritenuta dal veterinario indispensabile per la terapia di una specifica patologia si può dedurre che non, esistono prodotti specifici ed à lecito ricorrere alla cascata.

La circolare ministeriale tratta inoltre dell'utilizzo in apicoltura dell'acido ossalico, annunciando l'avvio dell'iter autorizzativo per l'immissione in commercio, terminata la sperimentazione. E ancora di acquacoltura, un settore che risente dell'insufficiente disponibilità di farmaci, e di utilizzo di medicinali veterinari autorizzati in un altro Stato Membro.
pdfCIRCOLARE_USO_IN_DEROGA.pdf176.59 KB