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IN GAZZETTA UFFICIALE

Fauna selvatica: piano straordinario di contenimento

Fauna selvatica: piano straordinario di contenimento
E' pubblicato in Gazzetta Ufficiale il "Piano straordinario per la gestione e il contenimento della fauna selvatica". Il Piano è volto a mitigare gli impatti della fauna sull'agricoltura e sulla sicurezza stradale, soprattutto da parte del cinghiale,  e anche gli impatti delle specie esotiche invasive sulle specie minacciate. Uno "strumento programmatico e di coordinamento", la cui attuazione spetta alle Regioni.

Il Ministero dell'Ambiente ha emanato il Piano straordinario di gestione e contenimento della fauna selvatica in Italia Il provvedimento, di concerto con il Ministero dell'Agricoltura, ha una durata quinquennale a decorrere dal 1 luglio 2023. Non sono previsti finanziamenti ad hoc per l'attuazione del Piano, la cui operatività spetta alle Regioni. Sul Piano è stato sentito l'ISPRA.

Rimozione selettiva degli animali- La selettivita' d'azione delle tecniche (azioni) impiegate e' fattore prioritario inderogabile, poiche' permette di intervenire in maniera mirata sugli individui che effettivamente sono la causa delle problematiche riscontrate o sulle classi di sesso ed eta' che trainano la dinamica di una popolazione selvatica. Ridurre numericamente le classi delle femmine e dei giovani esemplari, rappresenta uno strumento prioritario per ridurre la capacita' riproduttiva di talune specie e contenere rapidamente le presenze.  Inoltre i metodi devono risultare selettivi per la specie target. Il Piano riporta un elenco, non esaustivo, degli strumenti più efficaci per la rimozione selettiva degli animali ( reti, gabbie e trappole di cattura, fucili, archi, telenarcosi, camera di induzione per eutanasia, ecc.)

Il coinvolgimento delle Regioni- Entro il 28 dicembre 2023 le Regioni dovranno aggiornare i PRIU (Piani Regionali di Interventi Urgenti) ai contenuti del Piano straordinario. Il coinvolgimento delle regioni recepisce  l'emendamento proposto dalla Conferenza Stato Regioni il 13 maggio, teso a precisare "maggiormente" il ruolo delle Regioni sia nell'attuazione del Piano che nella verifica preliminare alla sua contestualizzazione nel territorio. 

Contenuti dei Piani regionali- I piani regionali dovranno darsi obiettivi "chiari e oggettivi".  In particolare, devono contenere: la valutazione degli impatti e analisi dei rischi potenziali causati dalle specie selvatiche, individuazione dell'ambito territoriale di intervento, la definizione dei periodi di intervento nel corso dell'anno, gli eventuali metodi alternativi messi in atto, l'individuazione delle figure competenti per l'attuazione del coordinamento e per l'attuazione degli interventi.

Figure competenti
- Al fine di conseguire gli obiettivi previsti le regioni individuano un gruppo di coordinamento delle attività a scala regionale che comprenda (Comando unita' forestali, ambientali e agroalimentari - CUFA, Regione, Polizia provinciale, Corpo forestale regionale o altro personale d'istituto).

Report annuale - Ogni anno le regioni trasmettono all'ISPRA un report sui risultati conseguiti nell'ambito dei piani realizzati negli ATC, CA, negli istituti faunistici al fine di comprendere lo stato di avanzamento delle strategie di gestione.

Aree protette- Il nuovo art. 19-ter della legge n. 157 del 1992 prevede che le attivita' di contenimento del piano straordinario siano attuate anche nelle aree protette. Al riguardo, dovrà essere coinvolto l'ente di gestione dell'area protetta, "l'unico soggetto a conoscenza dei delicati equilibri ecologici che caratterizzano l'area protetta medesima".

Malattie animali- Il Ministero dell'Ambiente dispone che, in caso di malattie elencate nella fauna selvatica sono fatte salve le misure previste dal regolamento 2016/429 e dagli atti delegati, con particolare riferimento ad afta epizootica, Influenza aviare ad alta patogenicita', Peste suina classica ed africana e Peste equina. 

Indicazioni specifiche per il cinghiale- Resta separata dal Piano straordinario sulla fauna selvatica, la normativa per arrestare la diffusione della peste suina africana. Il carattere emergenziale e speciale di questa normativa richiede già alle Regioni di definire degli obiettivi annuali del prelievo esclusivamente connessi al contenimento della peste suina africana. La legge 157/1992 può intervenire per aumentarne l'efficacia.
Il piano di controllo straordinario "deve essere implementato coerentemente con la strategia di gestione di questa gravissima malattia, adottata dalle autorita' sanitarie competenti, anche tenendo conto del Documento di indirizzo tecnico Interministeriale «peste suina africana (PSA) - Piano di azione nazionale sulla gestione del cinghiale.

Dati relativi agli eventi di danno da cinghiale- Il Piano prevede la raccolta e l'analisi di dati oggettivi sugli impatti causati dai cinghiali alle attivita' agricole, ai manufatti, all'ambiente (a specie e habitat di interesse conservazionistico) e sulle collisioni con autoveicoli causati dal cinghiale.

Cani ausiliari nell'attivita' di prelievo del cinghiale- Il Piano evidenza che il potenziale disturbo per la specie suggerisce "particolare cautela" nella scelta del cane o dei cani da utilizzare in relazione alla potenziale gravita' delle possibili conseguenze derivanti dal ricorso a segugi non specializzati e non selettivi. Pertanto, ISPRA nei propri pareri e linee guida ha sottolineato la necessita' che venga fatto uso di ausiliari opportunamente selezionati e adeguatamente addestrati nello svolgimento delle attivita' venatorie.

Servizi Veterinari- Le regioni possono coinvolgere veterinari in servizio presso la sanita' pubblica, previa frequenza di appositi corsi conformi a programmi predisposti dall'ISPRA, muniti di licenza per l'esercizio venatorio nel caso di abbattimenti con armi da fuoco, ove previsto dalla legislazione regionale.
Il coinvolgimento dei Veterinari è previsto anche nei casi in cui i piani regionali includano - in Zona di restrizione I dove  i capi abbattuti in caccia e controllo devono essere consumati all'interno dell'area, in autoconsumo - la possibilità di vendità al di fuori dell'area, esclusivamente previo passaggio da un CLS, negativita' di tutti i referti veterinari, trasporto -con mezzi in sicurezza- esclusivamente verso impianti di cottura e trasformazione delle carni.

Lupo- I dati forniti da ISPRA nel 2022 attestano un miglioramento dello stato di conservazione del lupo che permetterebbe di superare il divieto totale di deroghe alla rimozione di lupi contenuto nel piano d'azione del 2002. Eventuali rimozioni di individui di lupo saranno autorizzate seguendo l'iter autorizzativo previsto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 1997, nel pieno rispetto della direttiva Habitat.

DECRETO 13 giugno 2023

Adozione del piano straordinario per la gestione e il contenimento della fauna selvatica.