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MINISTERO DELLA SALUTE

Stupefacenti, terza circolare con indicazioni operative

Stupefacenti, terza circolare con indicazioni operative
Il Ministero della Salute fornisce ulteriori indicazioni operative sulla gestione dematerializzata dei medicinali stupefacenti e ad uso veterinario. La circolare diffusa oggi, la terza in materia, integra le precedenti disposizioni con chiarimenti di ordine pratico sulle novità legislative vigenti. Precisazioni sulle modalità di acquisto e di scorta e sul blocco temporaneo del sistema informativo. 
In aggiunta alle indicazioni già fornite, i medici veterinari sono destinatari oggi di una terza circolare di chiarimenti sulla gestione dematerializzata dei medicinali stupefacenti. In forza del  decreto legislativo n. 136/2022 - dal 27 settembre 2022-  è obbligatorio l’utilizzo della ricetta elettronica veterinaria (REV) per la prescrizione veterinaria di medicinali stupefacenti, con l’esclusione dei medicinali contenenti sostanze stupefacenti o psicotrope incluse nella sezione A.  In proposito, il Direttore Generale Pierdavide Lecchini, della DGSAF, congiuntamente al Direttore generale dispositivi medici e del servizio farmaceutico (DGDMF), Achille Iachino hanno diffuso ulteriori indicazioni operative in risposta ad alcuni quesiti.

Richieste di acquisto – Le richieste da parte dei medici veterinari di medicinali a base di sostanze stupefacenti o psicotrope comprese nella tabella dei medicinali, sezioni A, B e C, vengono inviate in modalità elettronica, con lo stesso sistema REV, alla farmacia o al grossista e alla ASL competente per territorio, che accedono alle stesse inserendo numero della richiesta e PIN.

Scorta- Anche per la scorta dei medicinali veterinari a base di sostanze stupefacenti o psicotrope comprese nella tabella dei medicinali, sezioni D ed E, è necessario l’utilizzo delle stesse modalità del sistema Rev - Ricetta elettronica veterinaria.

Blocco temporaneo del sistema informativo- Questa eventualità "non impedisce la continuità di prescrizione dei medicinali veterinari né la loro dispensazione all’utente finale". Infatti, la circolare ricorda che" qualora risultasse impossibile accedere al sistema per cause di forza maggiore, si potrà in ogni caso utilizzare in alternativa le precedenti modalità operative cartacee, fermi restando gli obblighi di popolamento del sistema, per quanto di rispettiva competenza, al ripristino della corretta funzionalità del sistema, come descritto sia nel Manuale Operativo - versione 2.0 di aprile 2019 (punto 6.2) che nel Disciplinare tecnico, parte integrante del Decreto del Ministro della salute 31 maggio 2022 (punto 3.3), pubblicato nella homepage del sito https://www.ricettaveterinariaelettronica.it/..

Annotazioni a cura del farmacista- Il farmacista è tenuto ad annotare sulla ricetta la data di spedizione e apporre il timbro della farmacia, per quanto riguarda la dispensazione di medicinali veterinari contenenti sostanze stupefacenti o psicotrope comprese nella tabella dei medicinali, sezioni B e C. Questo obbligo può ritenersi assolto all'atto della spedizione della ricetta dematerializzata. La prescrizione medico veterinaria dematerializzata, registrata a sistema, non potrà essere spedita più di una volta.

Conservazione digitale della ricetta- Per i farmaci a base di sostanze comprese nelle sezioni B e C, spedita con la REV, l’obbligo di conservazione della ricetta può ritenersi assolto anche con la conservazione digitale, purché per il tempo previsto. La circolare ministeriale spiega che è sufficiente l’annotazione del numero e della data della ricetta o della richiesta nella pagina del registro stupefacenti relativa allo scarico del farmaco dispensato (sezioni B e C), al fine di consentire un agevole recupero del documento dal sistema, per l’assolvimento degli adempimenti normativi relativi alla tenuta del registro medesimo.

Distributori- Il sistema informativo nazionale della farmacosorveglianza (https://www.vetinfo.it) consente al soggetto autorizzato alla distribuzione all’ingrosso di medicinali a base di sostanze stupefacenti o psicotrope, in possesso di numero univoco di identificazione, di accreditarsi per accedere e immettere nel sistema i dati relativi all’evasione della richiesta di approvvigionamento dematerializzata.

Integrazione fra i sistemi informativi- Il Ministero chiarisce che per “integrazione dei due sistemi” il riferimento è al Sistema Informativo nazionale della farmacosorveglianza e alla Banca dati centrale della tracciabilità del farmaco (BDC).

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