• Utenti 11
  • Articoli pubblicati dal 4 novembre 2001: 31325
DODICI MESI DI TEMPO

La Legge di delegazione europea 2021 è in Gazzetta

La Legge di delegazione europea 2021 è in Gazzetta
La legge di delegazione europea è approdata alla Gazzetta Ufficiale. L'Italia deve ora adeguare la propria normativa alle nuove regole europee sui mangimi medicati e sulle produzioni biologiche. Il governo ha dodici mesi di tempo per emanare uno o più decreti legislativi che andranno ad attuare il regolamento (UE) 2019/6 sui medicinali veterinari.
La legge di delegazione europea, nella forma approvata dal parlamento il 2 agosto, è pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale. Spetta ora al Governo adeguare la normativa italiana alle disposizioni di quattro regolamenti europei di interesse veterinario, seguendo i criteri e i principi legislativi dettati dalle Camere.

Produzione biologica e controlli ufficiali (Articolo 10)
E' delegato al Governo l'adeguamento alle disposizioni del regolamento (UE) 2018/848, relativo alla produzione e all’etichettatura dei prodotti biologici. 
Relativamente ai controlli ufficiali è stato emanato il decreto che individua l'autorità competente per svolgere i controlli ufficiali sui prodotti biologici in arrivo nell'Unione da paesi terzi. Il testo adegua la legislazione alle disposizioni europee del regolamento (UE) 2017/625.

Mangimi medicati: fabbricazione, all'immissione sul mercato e utilizzo (Articolo 16) 
La legge delega al Governo l'adeguamento alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/4, che modifica il regolamento (CE) n. 183/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 90/167/CEE del Consiglio.
Il governo individua il Ministero della salute, le regioni e le province autonome quali autorità competenti. E' inoltre compito del governo ridefinire il sistema sanzionatorio per la violazione delle disposizioni del regolamento (UE) 2019/4 attraverso la previsione di sanzioni efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravità delle relative violazioni. 

Medicinali veterinari: adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/6 (Articolo 17). 
La legge detta i principi legislativi in base ai quali il Governo dovrà adeguare l'ordinamento nazionale al regolamento 2019/6 sui medicinali veterinari. Nello specifico il Governo:
- individua il Ministero della Salute e le regioni quali autorità competenti e prevede forme di coordinamento tra esse;
- stabilisce i contenuti, i tempi e le modalità di registrazione delle informazioni che i veterinari e gli allevatori sono tenuti a comunicare al Ministero e alle regioni;
- rimodula il sistema delle tariffe sulla base dei compiti effettivi;
- consente la pubblicità dei medicinali veterinari immunologici, soggetti a prescrizione veterinaria, rivolta ad allevatori professionisti, purché la pubblicità inviti esplicitamente gli allevatori professionisti a consultare il veterinario in merito al medicinale veterinario immunologico;
- prevede che il medico veterinario, nell'ambito della propria attività, possa consegnare all'allevatore o al proprietario degli animali medicinali veterinari della propria scorta, anche da confezioni multiple in frazioni distribuibili singolarmente, ove disponibili sul mercato, corredate di supporto informativo conforme, allo scopo di attuare la terapia prescritta in modo da garantire la tutela immediata del benessere animale;
- Il governo provvederà all'adeguamento e al coordinamento dei sistemi informatici nazionali rispetto ai sistemi informatici gestiti dall'EMA. istituiti con il regolamento (UE) 2019/6; 
- Nel caso di medicinali registrati, anche per animali destinati alla produzione di alimenti, il Governo prevede che il medico veterinario registri in un sistema digitale lo scarico delle confezioni o quantità di medicinali veterinari della propria scorta da lui utilizzate nell'ambito dell'attività zooiatrica.

Protezione degli animali durante l'abbattimento (Articolo 18)
Entro il 31 dicembre 2026 il governo dovrà prevedere specifiche e progressive misure finalizzate ad introdurre, il divieto di abbattimento selettivo dei pulcini di linea maschile. La legge prevede inoltre che il governo favorisca l'introduzione e lo sviluppo di strumenti per il sessaggio degli embrioni in ovo, il così detto "in ovo sexing", in grado di identificare il sesso del pulcino ancora prima della schiusa, al fine di scartare le uova che contengano pulcini maschi. 

LEGGE 4 AGOSTO 2022, n. 127
Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti normativi dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2021. (22G00136)

Pubblicità agli allevatori e cessione frazionata: le novità in arrivo
La veterinaria nella legge di delegazione europea