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FARMACI VETERINARI

Pubblicità agli allevatori e cessione frazionata: le novità in arrivo

Pubblicità agli allevatori e cessione frazionata: le novità in arrivo
Medicinali veterinari verso un nuovo assetto normativo: il Governo ha dodici mesi di tempo per trasformare in atti legislativi i principi-delega definitivamente approvati dal Parlamento.

Ieri l'Aula di Montecitorio ha definitivamente approvato la legge di delegazione europea 2021. All'articolo 17, la legge detta i principi legislativi in base ai quali il Governo dovrà adeguare l'ordinamento nazionale al regolamento 2019/6 sui medicinali veterinari.

L'Esecutivo avrà dodici mesi di tempo per emanare uno o più decreti legislativi che andranno a riscrivere in buona parte il decreto legislativo 193/2006 attuativo di una direttiva europea ormai abrogata. Nell’esercizio della delega dovranno essere rispettati i seguenti princìpi e criteri direttivi dettati dal Parlamento:

a) individuare il Ministero della salute, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano quali autorità competenti
b) stabilire i contenuti, i tempi e le modalità di registrazione delle informazioni che i fabbricanti e i distributori all’ingrosso nonché le farmacie e altri rivenditori al dettaglio, i veterinari e gli allevatori sono tenuti a comunicare al Ministero della salute, alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano;
c) rimodulare il sistema delle tariffe sulla base dei compiti effettivi previsti dal regolamento (UE) 2019/6;
d) consentire la pubblicità dei medi cinali veterinari immunologici, soggetti a prescrizione veterinaria, rivolta ad allevatori professionisti, purché la pubblicità inviti esplici-
tamente gli allevatori professionisti a consultare il veterinario in merito al medici-
nale veterinario immunologico;
e) prevedere l’adeguamento e il coordinamento dei sistemi informatici nazionali rispetto ai sistemi informatici istituiti con il regolamento (UE) 2019/6 e gestiti dall’Agenzia europea per i medicinali
f) ridefinire il sistema sanzionatorio per la violazione delle disposizioni del regolamento (UE) 2019/6
g) prevedere che il medico veterinario,nell’ambito della propria attività, possa consegnare all’allevatore o al proprietario degli animali medicinali veterinari della propria scorta, anche da confezioni multiple in
frazioni distribuibili singolarmente, ove disponibili sul mercato, corredate di supporto informativo conforme, allo scopo di attuare la terapia prescritta in modo da garantire la tutela immediata del benessere
animale;
h) prevedere, nel caso di medicinali registrati anche per animali destinati alla produzione di alimenti, che il medico veterinario registri in un sistema digitale lo scarico delle confezioni o quantità di me-
dicinali veterinari della propria scorta da lui utilizzate nell’ambito dell’attività zooiatrica o cedute.

Transizione- Dal 28 gennaio scorso, il regolamento 6/2019 ha sovrascritto la vecchia normativa nazionale sui mangimi medicati risalente agli anni Novanta. L'ordinamento italiano si dovrà adeguare al nuovo regolamento, ma le norme nazionali incompatibili sono già state disapplicate a partire dal 28 gennaio. Al riguardo il Ministero della Salute ha diffuso una nota esplicativa.

La veterinaria nella legge di delegazione europea