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OBBLIGO VACCINALE

Sospensioni, CdS: veterinaria a distanza non fa eccezione

Sospensioni, CdS: veterinaria a distanza non fa eccezione
E' legittima la sospensione piena dall'attività veterinaria disposta dall'Ordine professionale al Medico Veterinario non vaccinato. Per il Consiglio di Stato sarebbe "discrezionale" stabilire quali prestazioni possano essere svolte senza rischi di contagio. Irrilevante la tesi che sia una professione "non implicante contatti con le persone ma con gli animali". Pressing delle Professioni Sanitarie sul Ministro della Salute per una nuova gestione della pandemia: "L'emergenza è finita".

Sospensione piena e non parziale per il Medico Veterinario non vaccinato contro SARS Cov-2. Il Consiglio di Stato, con Ordinanza del 25 agosto, conferma il proprio orientamento, non ammettendo l'esercizio della professione nemmeno se limitato alle attività senza rischi di contagio. Il punto è chiarire quali siano queste attività. E' troppo "indeterminata" - secondo Palazzo Spada- la formula: "prestazioni che non implicano contatti interpersonali di prossimità, siano essi con gli animali o con gli uomini, o comportano, in qualsiasi altra forma, il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2".

Con questa formula- inizialmente avallata dal TAR Lombardia a favore di una iscritta dell'Ordine dei Medici Veterinari di Milano-  il Consiglio di Stato ritiene che di fatto venga lasciata "alla discrezionalità della stessa ricorrente la concreta definizione delle attività a distanza".

L'Ordinanza del 25 agosto mette l'accento "soprattutto" sulla circostanza che si tratta di una "formula di difficile controllabilità nella sua applicazione da parte dell’Amministrazione". Privo di rilievo inoltre, per il Presidente della Terza Sezione, Consigliere Michele Corradino, il dato che il rischio di trasmissione da animale ad uomo si sia rivelato basso.

Il precedente parere del TAR Lombardia- L'iscritta aveva inizialmente ottenuto soddisfazione dal TAR Lombardia secondo il quale la sospensione dall'attività disposta dall'Ordine  avrebbe dovuto limitarsi alle sole attività che implicano il rischio di contagio. Tuttavia, anche il Tribunale lombardo rimbalzava l'ultima parola al Consiglio di Stato, non disponendo di indicazioni per individuare le attività erogabili dal Medico Veterinario “a distanza”(anche dagli animali) e  su come condurre gli accertamenti del caso.  Data l'incertezza giuridica, la sospensione disposta dall'Ordine provinciale non era stata revocata. Inoltre, l'iscritta non aveva dimostrato come lo svolgimento delle prestazioni a distanza avrebbe superato il lamentato pregiudizio economico e professionale derivante dalla sospensione.

Le conclusioni del Consiglio di Stato- Il conflitto tra l’obbligo di vaccinazione imposto ex lege a tutti gli operatori esercenti le professioni sanitarie e la "predicata libertà" degli stessi di scegliere di non sottoporsi alla vaccinazione, "non può che risolversi, allo stato delle attuali conoscenza scientifiche, in senso favorevole all’Amministrazione e, quindi,all’esigenza prioritaria di tutela della salute collettiva"- conclude l'Ordinanza del 25 agosto.

Il Ministero della Salute- Infine, il Consiglio di Stato rimanda alla sede di merito la decisione se accordare al Ministero della Salute la richiesta di "uscire di scena" e di non intervenire nel contenzioso specifico. Il Ministro della Salute Roberto Speranza si è impegnato con la Consulta delle professioni sanitarie, convocata il 10 agosto scorso, a riconsiderare la questione dell'obbligo vaccinale, alla luce dello stallo giuridico e del superamento dello stato di emergenza da Covid-19.

Covid non è più emergenza, nuova circolare in preparazione 

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