• Utenti 11
  • Articoli pubblicati dal 4 novembre 2001: 31331
LA BOZZA DI PALAZZO CHIGI

Covid-19: obbligo vaccinale fino al 31 dicembre

Covid-19: obbligo vaccinale fino al 31 dicembre
Con la fine dello stato di emergenza per COVID-19 non viene meno l'obbligo di vaccinazione per i Medici Veterinari. Fino al 31 dicembre 2022 l'obbligo vaccinale continuerà ad essere un requisito essenziale per l'esercizio professionale e, fino al 30 giugno 2023, per la prima iscrizione all'Ordine. Con una novità: la guarigione da Covid interrompe la sospensione.

E' prossimo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, il decreto con cui Palazzo Chigi dichiara la cessazione dello stato di emergenza da Covid-19. Si apre una fase di transizione verso il regime ordinario nella quale non vengono meno alcune misure di prevenzione dal contagio. Fra queste, l'obbligo di vaccinazione anti SARS CoV-2 per gli esercenti le professioni sanitarie, con alcune modifiche, stando alla bozza diffusa dal Sole 24 Ore, rispetto alla normativa vigente.

Obbligo di vaccinazione fino al 31 dicembre 2022-  In quanto esercenti una professione sanitaria, i Medici Veterinari restano soggetti all'obbligo vaccinale fino al 31 dicembre 2022.
Fatti salvi i casi di esenzione, l'avvenuta somministrazione del vaccino anti Covid (ciclo vaccinale primario e booster) si conferma quale requisito essenziale per lo svolgimento delle attività lavorative degli esercenti le professioni sanitarie.
La data del 31 dicembre è anche i limite di durata di un eventuale provvedimento di sospensione che venga disposto dall'Ordine per inosservanza dell'obbligo vaccinale. La sospensione si conclude in caso di avvenuta vaccinazione, ma - con il nuovo decreto- può interrompersi temporaneamente se il professionista non vaccinato contrae e guarisce da Covid-19.

Modifiche alla sospensione per guarigione- La sospensione disposta dall'Ordine professionale per inadempimento dell'obbligo vaccinale potrà essere interrotta se il professionista interessato comunica l'avvenuta guarigione. La bozza del decreto inserisce infatti una nuova disposizione: “In caso di intervenuta guarigione, l’Ordine professionale territorialmente competente, su istanza dell’interessato, dispone la cessazione temporanea della sospensione, sino alla scadenza del termine in cui la vaccinazione è differita in base alle indicazioni contenute nelle circolari del Ministero della salute".
Tuttavia, la sospensione "riprende efficacia automaticamente qualora l’interessato ometta di inviare all’Ordine professionale il certificato di vaccinazione entro e non oltre tre giorni dalla scadenza del predetto termine di differimento".
La nuova disposizione, se sarà confermata dalla versione finale del decreto, modificherà sia pure in parte le indicazioni del Capo di Gabinetto Tiziana Coccoluto che rispondendo alla Fnomceo aveva escluso- in base alla normativa vigente- che la guarigione potesse incidere sullo stato di sospensione dall'esercizio professionale.

Obbligo per i neoiscritti all'Ordine- Il Governo proroga al 31 dicembre 2022 l'obbligo per i Medici Veterinari che si iscrivono per la prima volta agli albi degli Ordini professionali territoriali: l'adempimento dell'obbligo vaccinale e' requisito ai fini dell'iscrizione fino alla scadenza del termine di sei mesi a decorrere dal 31 dicembre 2022. La verifica dell'adempimento dell'obbligo vaccinale avviene con la presentazione della certificazione verde COVID-19.

La normativa- L'obbligo di vaccinazione anti SARS CoV-2 per i Medici Veterinari è stato introdotto per la prima volta con il Decreto Legge 1 aprile 2021, n. 44, convertito nella Legge 28 maggio 2021 n. 76.
Con il decreto legge 26 novembre 2021, n. 172- convertito nella Legge 21 gennaio 2022, n.3-  l'obbligo è stato esteso alla dose di richiamo (booster) e le funzioni di accertamento sono state attribuite all'Ordine professionale. Il nuovo decreto di Palazzo Chigi interviene sull'articolo 4 del decreto legge 172/2021 convertito nella legge 3/2022.

Transizione fino al 31 dicembre 2022- Il 31 marzo 2022 cessa lo stato di emergenza che era stato proclamato il 31 gennaio 2020 in conseguenza dalla dichiarazione dell'OMS di "pandemia". Dopo questa data si aprirà una fase di progressivo rientro nell'ordinario, durante la quale verrà  preservata "la necessaria capacità operativa e di pronta reazione delle strutture".
Il Ministro della Salute mantiene il potere di emanare ordinanze e di adottare o aggiornare- d’intesa con la Conferenza delle regioni - linee guida e protocolli volti a regolare lo svolgimento in sicurezza dei servizi e delle attività economiche, produttive e sociali. Il Ministro della Salute potrà anche introdurre limitazioni agli spostamenti da e per l’estero e imporre misure sanitarie.
Inoltre, le Amministrazioni competenti potranno emanare ordinanze recanti eventuali misure derogatorie, la cui efficacia sarà comunque limitata fino al 31 dicembre 2022.

Positività dopo il 31 marzo 2022- A decorrere dal 1 aprile 2022, alle persone risultate positive al SARS CoV-2  si applica il divieto di mobilità dalla propria abitazione, con isolamento per provvedimento dell'autorità sanitaria,  fino all'accertamento della guarigione. A coloro che hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al SARS-CoV-2 è applicato il regime dell’autosorveglianza: obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2, al chiuso o in presenza di assembramenti, fino al decimo giorno successivo alla data dell’ultimo contatto stretto.
Alla prima comparsa di sintomi, scatta l'obbligo di eseguire un test antigenico rapido o molecolare, da ripetere- se ancora sintomatici- al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto.

pdfBOZZA_DECRETO_CESSAZIONE_STATO_DI_EMERGENZA.pdf331.61 KB