E' in vigore la deroga alla disciplina del riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie. La prevede il decreto urgente del Governo per contrastare gli effetti umanitari della crisi ucraina. La deroga durerà un anno e consente facilitazioni ai cittadini ucraini che intendono esercitare temporaneamente in Italia la professione sanitaria. Passaporto EQPR e comunicazione dei nominativi all'Ordine professionale.
In attesa di una circolare ad hoc del Ministero della Salute, entra in vigore il
decreto urgente del Governo che consente l'esercizio temporaneo ai professionisti rifugiati ucraini in possesso di qualifiche professionali sanitarie. Basterà il Passaporto europeo delle qualifiche per i rifugiati (EQPR), in deroga alle ordinarie procedure di riconoscimento previste dalle norme europee e nazionali. La deroga sarà in vigore fino al 4 marzo 2023.
A chi si applica la deroga- L'articolo 34 del decreto è intitolato "Deroga alla disciplina del riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie per medici ucraini", tuttavia il testo fa riferimento a un quadro giuridico applicabile a tutte le professioni sanitarie e socio sanitarie.
L'articolo 34 è rivolto ai "cittadini ucraini residenti in Ucraina prima del 24 febbraio 2022", data di inizio del conflitto bellico, che intendono esercitare in Italia "presso strutture sanitarie o sociosanitarie pubbliche o private", in possesso di "una qualifica professionale conseguita all'estero e regolata da specifiche direttive dell'Unione europea". E' il caso della qualifica professionale veterinaria, disciplinata dalla
Direttiva 2005/36/CE.
Le norme derogate- Il riferimento giuridico è il
decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali che alla Sezione V disciplina il riconoscimento della qualifica di "Veterinario". In particolare, con l'articolo 44 vengono definiti i requisiti minimi della formazione veterinaria che a livello europeo consentono il riconoscimento della qualifica. Il riconoscimento è automatico (articolo 31) se il titolo è conseguito in uno Stato Membro, mentre per i titoli conseguiti in un Paese Terzo (quale è l'Ucraina) sono previste misure compensative (articolo 22). Inoltre, l'Unione Europea dà eguale valore ai titoli di formazione rilasciati da un Paese terzo se i loro possessori hanno maturato un'esperienza di almeno tre anni.
Vengono derogate anche le disposizioni del
DPR 31 agosto 1999, n. 394, in particolare l'articolo 49 (
Riconoscimento titoli abilitanti all'esercizio delle professioni) in base al quale l'ingresso in Italia per lavoro, sia autonomo che subordinato, nel campo delle professioni sanitarie viene di norma condizionato al riconoscimento del titolo di studio da parte del Ministero competente.
Reclutamento temporaneo- In base al decreto urgente del Governo, i professionisti rifugiati ucraini possono esercitare temporaneamente in strutture sanitarie pubbliche o private. E' richiesto il Passaporto europeo delle qualifiche per i rifugiati (EQPR) che facilita il riconoscimento delle qualifiche anche in assenza di una documentazione completa. Il Passaporto EQPR è
scaricabile qui (previo login).
In deroga all'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, le strutture sanitarie pubbliche possono procedere al reclutamento temporaneo - con contratti a tempo determinato o con incarichi libero professionali, anche di collaborazione coordinata e continuativa, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente.
Comunicazione dei nominativi- Il decreto del Governo prevede che le strutture sanitarie forniscano i nominativi dei professionisti ucraini reclutati alla Regione e all'Ordine professionale territorialmente competente.
Passaporto europeo delle qualifiche per i rifugiati (EQPR)pagina di download - previo login
DECRETO-LEGGE 21 marzo 2022, n. 21 Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina
Veterinary Degree Recognition in the EUUcraina, iniziative per i Veterinari rifugiati in Italia