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XIV COMMISSIONE

Farmaci, emendamenti su cessione e pubblicità

Farmaci, emendamenti su cessione e pubblicità
Si concentrano sulla cessione diretta e sulla pubblicità dei medicinali  immunologici gli emendamenti ai principi di adeguamento al Regolamento 2019/6. Presentate proposte anche sul frazionamento delle confezioni e sullo scarico della scorta propria in ambito zooiatrico. Fissata all'8 marzo un nuova scadenza per la presentazione di ulteriori emendamenti. I TESTI


E' sull'adeguamento al regolamento 2019/6 che si conta il maggior numero di emendamenti presentati ieri in XIV Commissione del Senato, dove è in corso di esame la legge di delegazione europea 2021, approvata in prima lettura dalla Camera. Il Parlamento sta definendo i principi legislativi a cui il Governo dovrà attenersi nell'adozione di uno o più decreti di adeguamento dell'ordinamento nazionale al quadro giuridico europeo.

Cessione dei farmaci veterinari-  In Commissione Politiche Europee sono stati riproposti emendamenti di modifica della cessione diretta dei medicinali veterinari. Ben quattro le proposte emendative -  già bocciate dalla Camera dopo un'ampia discussione parlamentare -  su una materia che l'Unione Europea ha lasciato alla competenza normativa degli Stati Membri e che è disciplinata  dall'articolo 84, comma 3 del decreto legislativo 193/2006. Alla Camera, le rappresentanze veterinarie si sono espresse a favore del mantenimento della vigente formulazione normativa nazionale.

Primo firmatario di tutti gli emendamenti è il senatore Giovanbattista Fazzolari (FdI) che ripropone, fra l'altro, la gratuità della cessione diretta e la ridefinizione del relativo sistema sanzionatorio:
(16.1) "prevedere una netta distinzione di ruoli tra il veterinario che prescrive il farmaco e il farmacista che lo dispensa, consentendo al veterinario, al momento della visita, sia nel caso di animali da affezione che da reddito, unicamente la consegna di singole unità posologiche necessarie per l'avvio della terapia"
(16.8) "confermare la facoltà di cessione dei medicinali veterinari da parte del medico veterinario allo scopo di iniziare la terapia, in modo da garantire la tutela immediata del benessere animale".
(16.10) "ridefinire le previsioni della materia trattata dall'articolo 84, comma 3, del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193, disponendo che la consegna dei farmaci da parte del veterinario all'allevatore o al proprietario degli animali, ed in particolare delle confezioni di medicinali veterinari della propria scorta e, nel caso di animali destinati alla produzione di alimenti, solo quelle da lui già utilizzate, deve essere effettuata esclusivamente per la prima somministrazione all'animale, a titolo gratuito e solo in quantità moderata e sufficiente a consentire l'inizio della terapia, in attesa che i predetti soggetti si procurino in farmacia, dietro presentazione della ricetta redatta dal medico veterinario secondo le tipologie previste, le altre confezioni prescritte per il proseguimento della terapia medesima".
(16.11) "ridefinire il sistema di farmaco vigilanza e il relativo sistema sanzionatorio per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 84, comma 3, del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193, al fine di garantire la completa tracciabilità dei farmaci consegnati dal veterinario ai proprietari degli animali, nell'ambito delle attività relative alle attività professionali svolte anche qualora consegnati ai proprietari di animali da compagnia".

Pubblicità di medicinali veterinari immunologici- Tre proposte emendative propongono di inserire un principio legislativo per consentire la pubblicità dei medicinali veterinari immunologici soggetti a prescrizione veterinaria rivolta ad allevatori professionisti, come proposto da AISA-Federchimica, avvalendosi di una facoltà prevista dall'articolo 120 del regolamento 2019/6 e sulla quale c'è la contrarietà di Fnovi, Anmvi e Sivar.
Le proposte emendative provengono da diverse espressioni politiche: Senatori Taricco (PD) Bergesio (Lega) e Rizzotti (Forza Italia). Tutte le formulazioni richiamano il ruolo che il regolamento europeo assegna al medico veterinario, che l'allevatore è tenuto a consultare. Prevista la definizione di requisiti di formazione e professionalità per gli allevatori destinatari dell'informazione pubblicitaria. Ipotizzata anche una fase sperimentale.

(16.2 - Taricco) " prevedere un percorso di sperimentazione per consentire la pubblicità dei medicinali veterinari immunologici soggetti a prescrizione veterinaria rivolta ad allevatori professionisti, così come previsto dall'articolo 120, paragrafo 2 del Regolamento (UE) 2019/6, definendo in modo puntuale i requisiti di formazione e professionalità per definire questi ultimi, e purché la pubblicità richiami esplicitamente gli stessi allevatori professionisti a consultare il veterinario in merito al medicinale veterinario immunologico e per la prescrizione dello stesso".
(16.3 - Bergesio) "consentire la pubblicità dei medicinali veterinari immunologici, soggetti a prescrizione veterinaria, rivolta ad allevatori professionisti, così come previsto dall'articolo 120, paragrafo 2 del regolamento (UE) 2019/6, purché la pubblicità inviti esplicitamente gli allevatori professionisti a consultare il veterinario in merito al medicinale veterinario immunologico".
(16.4 Rizzotti) "consentire la pubblicità dei medicinali veterinari immunologici, soggetti a prescrizione veterinaria, rivolta ad allevatori professionisti, così come previsto dall'articolo 120, paragrafo 2 del regolamento (UE) 2019/6, purché la pubblicità inviti esplicitamente gli allevatori professionisti a consultare il veterinario in merito al medicinale veterinario immunologico;»

Proroga all'8 marzo-
La XIV Commissione di merito (Politiche Europee) ha concesso ai senatori altri sette giorni di tempo per presentare ulteriori emendamenti, fissando una nuova scadenza all'8 marzo. La richiesta è stata presentata dal Sen Simone Bossi (Lega)

Legge di delegazione 2021, gli altri emendamenti

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