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NUOVO DISPOSITIVO

H5N1, migliora il quadro epidemiologico

H5N1, migliora il quadro epidemiologico
Migliora la situazione epidemiologica in Veneto e Lombardia. Il Ministero della Salute (DGSAF) rimodula la Zona di Ulteriore Restrizione (ZUR) e trasmette ai Servizi Veterinari un nuovo dispositivo dirigenziale che riorganizza le attività di prevenzione e di controllo. Le nuove misure sono state adeguate all'evoluzione del rischio di diffusione della malattia e saranno in vigore fino al 31 marzo. L'ultimo caso di influenza aviaria ad alta patogenicità in un allevamento risale al 14 gennaio.


Il Direttore Generale del DGSAF Pierdavide Lecchini ha firmato un nuovo dispositivo dirigenziale che rivede le misure di contenimento dell'aviaria HPAI alla luce di un migliorato quadro epidemiologico. Dal 14 gennaio, non si registrano casi di alta patogenicità negli allevamenti e ciò consente di rimodulare la ZUR e di adeguare - in funzione del mutato rischio di diffusione della malattia- anche la regolamentazione dell’accasamento del pollame "nel rispetto di elevate garanzie sanitarie individuate in funzione del rischio di diffusione della malattia delle diverse aree individuate".
Contemporaneamente, la DGSAF ha informatizzato le check list di biosicurezza per il settore avicolo, con attivazione ufficiale dal 15 febbraio prossimo.

Il dispositivo riorganizza le misure introdotte a dicembre nella Zona di Ulteriore Restrizione e mantiene le misure di riduzione del rischio nelle zone A e B (definite nell’Accordo Stato Regioni  del 25 luglio 2019) e nelle regioni ad alto rischio di cui al DM 14 marzo 2018.

Nell’ambito della nuova ZUR - Allegata al dispositivo- vengono identificate due distinte aree:
- area ad alto rischio;
- area a medio rischio, distinta a sua volta in zona ad alta e media densità.
Nelle due aree si applicano misure specifiche, dettagliate dal dispositivo.

In tutta la ZUR, devono essere attentamente rispettate le misure di biosicurezza per gli ingressi e le uscite dai fabbricati che ospitano il pollame o gli altri volatili in cattività (dogana danese).
Tutto il pollame e tutti gli altri volatili in cattività devono essere trasferiti e trattenuti all’interno di un edificio dell’azienda. Qualora ciò sia irrealizzabile per aspetti strutturali o perché il benessere degli animali potrebbe risultare compromesso, essi devono essere confinati in altro edificio o luogo della stessa azienda che non consenta contatti con altro pollame o altri volatili in cattività di altre aziende.
Andrà adottata ogni misura ragionevole per ridurre al minimo i contatti con i volatili selvatici. La chiusura del pollame e dei volatili in cattività degli allevamenti all’aperto si applica anche al settore rurale e agli allevamenti non commerciali.  Inoltre, in tutta la ZUR sono vietate fiere, mostre e mercati di pollame ed altri volatili ed  è sospesa la movimentazione e la pratica di utilizzo dei richiami vivi dei volatili appartenenti agli Ordini degli Anseriformi e Caradriformi.

Il dispositivo detta anche misure di prevenzione da estendersi a tutto il territorio nazionale. A livello nazionale e per tutte le specie avicole, i proprietari e i detentori degli animali devono prontamente segnalare all’Autorità competente ogni sospetto di HPAI rilevato attraverso gli specifici segni clinici osservati per ogni specie e categoria produttiva, gli aumenti della mortalità in relazione alla specie/categoria produttiva e qualsiasi variazione della produzione, in particolare per quanto riguarda i consumi di mangime e acqua e la deposizione delle uova. Nel caso di variazione dei suddetti parametri, il Servizio veterinario dell’ASL territorialmente competente, dovrà immediatamente effettuare un sopralluogo presso l’azienda sospetta.
Su tutto il territorio nazionale devono essere adottate stringenti misure di biosicurezza, adeguate al rischio di introduzione della malattia negli allevamenti industriali.

Resta consentito alle Asl di conferire delega di funzioni ufficiali a veterinari non ufficiali per un più efficace contrasto alla diffusione del virus influenzale. In considerazione della necessità di limitare gli accessi negli allevamenti avicoli, i Servizi veterinari delle ASL potranno avvalersi dell’aiuto dei Veterinari delle filiere i quali, nei casi ritenuti opportuni, potranno operare sotto la loro supervisione per l’effettuazione dei prelievi e dei controlli previsti dal dispositivo.

Le Filiere avicole operanti sul territorio delle regioni ad alto rischio (allegato A del DM 14 marzo 2018) devono assicurare una separazione funzionale delle attività, del personale e dei mezzi del
settore produttivo avicolo tra le regioni. Di tale principio si terrà conto per quanto riguarda la concessione delle deroghe in materia di movimentazioni e accasamenti.

Dettate infine misure di biosicurezza per l’attività venatoria e per le attività connesse con la conservazione delle specie selvatiche per ridurre la probabilità di trasporto passivo di virus influenzali dall’ambiente acquatico a quello antropico.

Il nuovo dispositivo dirigenziale resterà in vigore fino al 31 marzo prossimo, salvo ulteriori evoluzioni del quadro epidemiologico.



pdfDispositivo Dirigenziale_ZUR_02_Febbraio.pdf