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DDL Lorenzin, ecco il testo in Senato

DDL Lorenzin, ecco il testo in Senato
Pubblicato il testo approvato dalla Camera dei Deputati e trasmesso al Senato. Diciotto articoli in tutto. Inalterate le disposizioni sulla dirigenza sanitaria del Ministero della Salute. Prime modifiche alla nuova legge sulla responsabilità sanitaria. Calendarizzazione dopo la Legge di Bilancio.

Il DDL Lorenzin è al Senato, in attesa di essere assegnato alle Commissioni parlamentari. Il testo sinottico, che evidenzia le modifiche emendative apportate da Montecitorio, non stravolge l'impianto di fondo delle principali innovazioni al sistema ordinistico, tanto degli Ordini locali che delle Federazioni nazionali.
Scendono però a trenta (dagli originari novanta) i giorni entro i quali le Federazioni nazionali dovranno esprimersi sul regolamento ministeriale che attuerà le nuove norme sulla loro composizione e funzionamento. Chi ha svolto incarichi nei Consigli degli Ordini e nel Comitato Centrale potrà essere rieletto "nella stessa carica consecutivamente una sola volta", mentre è caduto il limite dei due mandati consecutivi alla presidenza degli Ordini e delle Federazioni di professionisti sanitari che era stato proposto "in sede di prima applicazione della legge".

Rafforzate le norme penali sull'esercizio abusivo di una professione sanitaria, pur nel non accoglimento di una disposizione specifica per la professione veterinaria che era stata proposta dall'ANMVI per impedire attività sanitaria sugli animali a soggetti dotati di abilitazione sanitaria nell'uomo.
Restano inalterate le disposizioni sulla dirigenza sanitaria del Ministero della Salute e sul collocamento, in unico livello, nel ruolo della dirigenza sanitaria del Dicastero.
Soppresse invece le modifiche alla disciplina sull’esercizio societario delle farmacie, che avrebbero consentito- fra l'altro- la partecipazione all'utile della farmacia ai sanitari abilitati alla prescrizione dei medicinali  e in convenzione con farmacisti. Soppressa anche l'istituzione dell'albo per la figura sanitaria dell'osteopata e del chiropratico, rinviate ad un accordo Stato-Regioni.

Modificata infine la Legge 24/2017 sulla responsabilità sanitaria:
-eliminato il  vincolo della procedura prevista dalla Legge 662/1996 (articolo 1, comma 28) nell'adozione del decreto del Ministero della Salute che dovrà disciplinare il SNLG, il Sistema nazionale per le Linee Guida: basterà l'intesa in Conferenza Stato-Regioni.
- modificati i parametri -in relazione alla retribuzione e al reddito professionale -per la quantificazione della condanna per responsabilità amministrativa (ambito pubblico) e della rivalsa sul professionista
- innalzati da 10 a 45 i giorni  entro i quali le strutture sanitarie e le compagnie assicurative comunicano al professionista l'instaurarsi del giudizio da parte del danneggiato
- il Fondo di garanzia per i danni derivanti da responsabilità sanitaira assolverà anche alla funzione di agevolare l’accesso alla copertura assicurativa da parte degli esercenti le professioni sanitarie che svolgono la propria attiività in regime libero-professionale

pdfDDL_LORENZIN_AS_1324_B.pdf731.98 KB
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AS N. 1324-B
Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali nonché disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute
Approvato dalla Camera dei Deputati il 25 ottobre
Trasmesso al Senato il 30 ottobre