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ARTICOLO 14

Ruolo unico per i sanitari dirigenti del Ministero della Salute

Ruolo unico per i sanitari dirigenti del Ministero della Salute
L'obiettivo del DDL Lorenzin è di "assicurare un efficace assolvimento dei compiti primari di tutela della salute affidati al Ministero della salute".

I dirigenti del Ministero della salute con professionalità sanitaria - (ex articolo 18, comma 8, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e quelli successivamente inquadrati nelle corrispondenti qualifiche) - "sono collocati in unico livello nel ruolo della dirigenza sanitaria del Ministero della salute". Lo prevede l'articolo 14 del DDL Lorenzin, da oggi all'esame della Camera. La disposizione - che entrerà in vigore contestualmente alla legge una volta promulgata- si attuerà senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

In base all'articolo 14, inoltre, la contrattazione collettiva nazionale successiva a quella relativa al quadriennio 2006-2009- ferma rimanendo l'esclusività del rapporto di lavoro- "estende ai dirigenti sanitari del Ministero della salute -prioritariamente e nei limiti delle risorse disponibili per i rinnovi contrattuali- gli istituti previsti dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, per le corrispondenti qualifiche del Servizio sanitario nazionale e recepiti nei relativi contratti collettivi nazionali di lavoro.

In via transitoria, ai dirigenti sanitari del Ministero della salute continua a spettare il trattamento giuridico ed economico attualmente in godimento. I titoli di servizio maturati presso il Ministero della salute nei profili professionali sanitari anche con rapporto di lavoro a tempo determinato sono equiparati ai titoli di servizio del Servizio sanitario nazionale.

Sarà un decreto del Ministro della salute, di concerto con i Ministri dell'economia e della pubblica amministrazione, a individuare "nei limiti delle dotazioni organiche vigenti", il contingente dei posti destinati al ruolo della dirigenza sanitaria del Ministero della salute e i princìpi generali in materia di incarichi conferibili e modalità di attribuzione degli stessi. I posti e gli incarichi vengono individuati e ripartiti con un successivo decreto del Ministro della salute. Sono salvaguardate le posizioni giuridiche ed economiche dei dirigenti collocati nel ruolo unico, già inquadrati nella seconda fascia del ruolo dei dirigenti del Ministero della salute alla data di entrata in vigore della legge.

L'accesso al ruolo della dirigenza sanitaria del Ministero della salute avviene mediante pubblico concorso per titoli ed esami, in coerenza con la normativa di accesso prevista per la dirigenza sanitaria del Servizio sanitario nazionale, e nell'ambito delle facoltà assunzionali vigenti per il Ministero della salute.

Agli incarichi di direzione di uffici dirigenziali di livello non generale corrispondenti agli incarichi di struttura complessa, "si accede in base ai requisiti previsti per la dirigenza sanitaria del Servizio sanitario nazionale previa procedura selettiva interna". La procedura di conferimento è attivata in relazione alle posizioni che si rendono disponibili e il differenziale retributivo da corrispondere ai soggetti incaricati grava per la prima volta sulle risorse finanziarie del Ministero della salute come previste dalla normativa vigente in materia di assunzioni.

I dirigenti sanitari del Ministero della salute "che abbiano ricoperto incarichi di direzione di uffici dirigenziali di livello non generale corrispondenti agli incarichi di struttura complessa o di direzione di aziende sanitarie o di enti del Servizio sanitario nazionale per almeno cinque anni, anche non continuativi, possono partecipare alle procedure per l'attribuzione di incarichi dirigenziali di livello generale"- che in caso di primo conferimento hanno durata pari a tre anni. Ammessa la partecipazione anche al concorso previsto dall'articolo 28-bis del decreto legislativo n. 165 del 2001 (testo unico del pubblico impiego).