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IL TESTO

Così il DDL Lorenzin cambierà gli Ordini della sanità

Così il DDL Lorenzin cambierà gli Ordini della sanità
Dal decreto istitutivo del 1946 alle nuove regole del DDL Lorenzin, che il 9 ottobre sarà in Aula a Montecitorio per la seconda lettura. Ecco come vengono rivisitati e aggiornati gli Ordini, l'Albo professionale e la Federazione Nazionale. La riforma riguarda solo le professioni sanitarie. Il testo della XII Commissione Affari Sociali.

Gli Ordini delle professioni sanitarie non svolgono ruoli di rappresentanza sindacale. Meglio, è più di quanto non faccia l'attuale normativa, il DDL Lorenzin, nel testo licenziato dalla XII Commissione Affari Sociali, formalizza la definizione degli Ordini e delle relative Federazioni nazionali, che per legge sono "enti pubblici non economici e agiscono quali organi sussidiari dello Stato al fine di tutelare gli interessi pubblici, garantiti dall'ordinamento, connessi all'esercizio professionale". Ad essi è riconsociuta "autonomia patrimoniale, finanziaria, regolamentare e disciplinare", sotto la vigilanza del Ministero della salute. Sono "sono finanziati esclusivamente con i contributi degli iscritti, senza oneri per la finanza pubblica".

Il testo ricostruito dal quotidiano Il Sole 24 Ore Sanità, presenta le modifiche che il DDL Lorenzin apporterà ai primi tre Capi del Decreto Legislativo 233/1946, configurando il nuovo ordinamento degli Ordini, degli Albi e delle Federazioni Nazionali delle professioni sanitarie.

Transizione e attuazione- Le nuove regole prevedono una fase di transizione e una fase attuativa: gli Ordini  e il Comitato Centrale che risulteranno in essere all' entrata in vigore della legge "restano in carica fino alla fine del proprio mandato con le competenze ad essi attribuite dalla legislazione vigente". Il loro rinnovo avverrà con le modalità introdotto dal DDL Lorenzin e previste dai regolamenti attuativi che saranno adottati dal Ministero della Salute.

Ruolo e compiti dell'Ordine professionale- Agli Ordini territoriali e alle relative Federazioni nazionali, il DDL Lorenzin attribuisce i seguenti compiti di legge:
c) promuovono e assicurano l'indipendenza, l'autonomia e la responsabilità delle professioni e dell'esercizio professionale, la qualità tecnico-professionale, la valorizzazione della funzione sociale, la salvaguardia dei diritti umani e dei princìpi etici dell'esercizio professionale indicati nei rispettivi codici deontologici, al fine di garantire la tutela della salute individuale e collettiva. Non svolgono ruoli di rappresentanza sindacale;
d) verificano il possesso dei titoli abilitanti all'esercizio professionale e curano la tenuta, anche informatizzata, e la pubblicità, anche telematica, degli albi dei professionisti e, laddove previsti dalle norme, di specifici elenchi;
e) assicurano un adeguato sistema di informazione sull'attività svolta, per garantire accessibilità e trasparenza alla loro azione, in armonia con i princìpi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
f) partecipano alle procedure relative alla programmazione dei fabbisogni di professionisti, alle attività formative e all'esame di abilitazione all'esercizio professionale;
g) rendono il proprio parere obbligatorio sulla disciplina regolamentare dell'esame di abilitazione all'esercizio professionale, fermi restando gli altri casi, previsti dalle norme vigenti, di parere obbligatorio degli Ordini per l'adozione di disposizioni regolamentari;
h) concorrono con le autorità locali e centrali nello studio e nell'attuazione dei provvedimenti che possano interessare l'Ordine e contribuiscono con le istituzioni sanitarie e formative pubbliche e private alla promozione, organizzazione e valutazione delle attività formative e dei processi di aggiornamento per lo sviluppo continuo professionale di tutti gli iscritti agli albi, promuovendo il Mantenimento dei requisiti professionali anche tramite i crediti formativi acquisiti sul territorio nazionale e all'estero;
l) vigilano sugli iscritti agli albi, in qualsiasi forma giuridica svolgano la loro attività professionale, compresa quella societaria, irrogando sanzioni disciplinari secondo una graduazione correlata alla volontarietà della condotta, alla gravità e alla reiterazione dell'illecito.
i) separano, nell'esercizio della funzione disciplinare, a garanzia del diritto di difesa, dell'autonomia e della terzietà del giudizio disciplinare, la funzione istruttoria da quella giudicante.

Separazione della funzione istruttoria da quella giudicante- "In ogni regione sono costituiti uffici istruttori di albo" dei quali fa parte anche "un rappresentante estraneo alla professione nominato dal Ministro della salute". Gli uffici istruttori sono composti dagli iscritti ( dai 5 agli 11) "sorteggiati tra i componenti delle commissioni disciplinari di albo della corrispettiva professione" (per la professione veterinaria le commissioni disciplinari di albo corrispondono ai consigli direttivi degli Ordini provinciali e al Comitato Centrale della Federaziona nazionale).

Terzietà sugli iscritti del proprio Albo- Gli uffici istruttori, "sulla base di esposti", oppure "d'ufficio" oppure su richiesta del Presidente dell'Ordine/Federazione "compiono gli atti preordinati all'instaurazione del procedimento disciplinare, sottoponendo all'organo giudicante la documentazione acquisita e le motivazioni per il proscioglimento o per l'apertura del procedimento disciplinare, formulando in questo caso il profilo di addebito". Ad ulteriore garanzia del principio di terzietà della funzione giudicante, "i componenti degli uffici istruttori "non possono partecipare ai procedimenti relativi agli iscritti al proprio albo di appartenenza".

La Commissione di albo- Si tratta di un nuovo organo dell'ordinamento professionale, previsto solo per gli Ordini che riuniscono più professioni sanitarie. Nel caso dell'Ordine della professione veterinaria, i compiti di questa Commissione sono attribuiti ai Consigli Direttivi provinciali e al Comitato Centrale della Federazione:
a) proporre al Consiglio direttivo l'iscrizione all'albo del professionista;
b) assumere, nel rispetto dell'integrità funzionale dell'Ordine, la rappresentanza esponenziale della professione;
c) adottare e dare esecuzione ai provvedimenti disciplinari nei confronti di tutti gli iscritti all'albo e a tutte le altre disposizioni di ordine disciplinare e sanzionatorio ex lege e regolamenti;
d) esercitare le funzioni gestionali comprese nell'ambito delle competenze proprie, come individuate dallo statuto;
e) dare il proprio concorso alle autorità locali nello studio e nell'attuazione dei provvedimenti che comunque possano interessare la professione.

Quota diversificabile, conciliazione e progresso culturale degli iscritti- I suddetti compiti si vanno ad aggiungere a quelli attribuiti a ciascun Consiglio Direttivo, in parte rinnovati:
a) iscrivere i professionisti all'Ordine nel rispettivo albo, compilare e tenere gli albi dell'Ordine e pubblicarli all'inizio di ogni anno;
b) vigilare sulla conservazione del decoro e dell'indipendenza dell'Ordine;
c) designare i rappresentanti dell'Ordine presso commissioni, enti e organizzazioni di carattere provinciale o comunale;
d) promuovere e favorire tutte le iniziative intese a facilitare il progresso culturale degli iscritti, anche in riferimento alla formazione universitaria finalizzata all'accesso alla professione;
e) interporsi, se richiesto, nelle controversie fra gli iscritti, o fra un iscritto e persona o ente a favore dei quali questi abbia prestato o presti la propria opera professionale, per ragioni di spese, di onorari e per altre questioni inerenti all'esercizio professionale, procurando la conciliazione della vertenza e, in caso di mancata conciliazione, dando il suo parere sulle controversie stesse;
f) provvedere all'amministrazione dei beni spettanti all'Ordine e proporre all'approvazione dell'assemblea degli iscritti il bilancio preventivo e il conto consuntivo;
g) proporre all'approvazione dell'assemblea degli iscritti la tassa annuale, anche diversificata, tenuto conto dello stato di occupazione degli iscritti, necessaria a coprire le spese di gestione, nonché la tassa per il rilascio dei pareri per la liquidazione degli onorari.

Iscrizione per tutti ed elenchi professionali- Il DDL Lorenzin attribuisce agli Ordini la tenuta di "elenchi per categorie di professionisti laddove previsti da specifiche norme" e definisce l'universalità dell'obbligo di iscrizione all'albo "per l'esercizio di ciascuna delle professioni sanitarie, in qualunque forma giuridica svolto".

I dipendenti pubblici-
Per gli iscritti all'albo che siano anche dipendenti di una pubblica amministrazione "sono fatti salvi i poteri delle aziende sanitarie e delle altre istituzioni pubbliche in materia di organizzazione del lavoro, nel rispetto della normativa regionale, nonché le disposizioni dei relativi contratti collettivi nazionali di lavoro".

Gli stranieri
- Viene meno il requisito della cittadinanza italiana per l'iscrizione all'Ordine. Il DDl Lorenzin si adegua alle norme europee sul riconoscimento delle qualifiche professionali, pertanto "possono essere iscritti all'albo gli stranieri che, oltre ai requisiti previsti per i Colleghi italiani, "siano in regola con le norme in materia di ingresso e soggiorno in Italia". VIceversa, gli iscritti italiani che si stabiliscono in un Paese estero "possono, a domanda, conservare l'iscrizione all'Ordine professionale italiano di appartenenza".

Dalla Provincia alla Circoscrizione geografica- - Gli Ordini delle professioni sanitarie sono costituiti non più "in ogni provincia", ma "nelle circoscrizioni geografiche corrispondenti alle province esistenti alla data del 31 dicembre 2012" e nel caso in cui il numero dei professionisti residenti nella circoscrizione geografica sia "esiguo in relazione al numero degli iscritti a livello nazionale", "il Ministero della salute, sentite le rispettive Federazioni nazionali e d'intesa con gli Ordini interessati, può disporre che un Ordine abbia per competenza territoriale due o più circoscrizioni geografiche confinanti ovvero una o più regioni". L'accorpamento di circoscrizioni può essere disposto anche per altre ragioni: di "carattere storico, topografico, sociale o demografico".

Aggregazione fra Ordini-
Un'altra novità del DDl Lorenzin è la possibilità che "per l'esercizio di funzioni di particolare rilevanza" il Ministero della salute, sentite le rispettive federazioni nazionali e d'intesa con gli Ordini Interessati, "può disporre il ricorso a forme di avvalimento o di associazione tra i medesimi".

La Federazione Nazionale- A livello centrale, le Federazioni nazionali degli Ordini “assumono la rappresentanza esponenziale delle rispettive professioni presso enti e istituzioni nazionali, internazionali ed europee”. Il DDL Lorenzin ne precisa le attribuzioni, esplicitando in particola i compiti di indirizzo e coordinamento e di supporto amministrativo agli Ordini e alle Federazioni regionali "ove costituite", nell'espletamento dei compiti e delle funzioni istituzionali.
Inoltre, le  Federazioni nazionali emanano il Codice Deontologico, che dovrà essere “approvato nei rispettivi Consigli nazionali da almeno due terzi dei consiglieri presidenti di Ordine”; il codice deontologico è “ riferito a tutti gli iscritti agli ordini territoriali”, i quali “vi aderiscono con delibera dei Consigli Direttivi”.

Il Comitato centrale – E’ costituito da quindici componenti e dura in carica quattro anni. Ogni Comitato centrale elegge “ a maggioranza assoluta degli aventi diritto, il presidente, il vice presidente, il tesoriere e il segretario, che possono essere sfiduciati, anche singolarmente, con la maggioranza qualificata dei due terzi degli aventi diritto”. Chi ha svolto tali incarichi “può essere rieletto nella stessa carica consecutivamente una sola volta”. In sede di prima applicazione, “chi ha svolto tali incarichi non può essere candidato allo stesso incarico se lo ha svolto per più di due mandati consecutivi”.  
Compiti del Comitato Centrale:
a) predisporre, aggiornare e pubblicare gli albi e gli elenchi unici nazionali degli iscritti;
b) vigilare, sul piano nazionale, alla conservazione del decoro e dell'indipendenza delle rispettive professioni;
c) coordinare e promuovere l'attività dei rispettivi Ordini nelle materie che, in quanto inerenti alle funzioni proprie degli Ordini, richiedono uniformità di interpretazione ed applicazione;
d) promuovere e favorire, sul piano nazionale, tutte le iniziative intese a facilitare il progresso culturale degli iscritti, anche in riferimento alla formazione universitaria finalizzata all’accesso alla professione
e) designare i rappresentanti della Federazione presso commissioni, enti od organizzazioni di carattere nazionale, europeo ed internazionale;
f) dare direttive di massima per la soluzione delle controversie fra gli iscritti o fra un iscritto e persona o ente a favore dei quali questi abbia prestato o presti la propria opera professionale, per ragioni di spese, di onorari e per altre questioni inerenti all'esercizio professionale, procurando la conciliazione della vertenza e, in caso di mancata conciliazione, dando il suo parere sulle controversie stesse.

Assorbendo una norma già in essere, il Presidente del Comitato Centrale è membro di diritto del Consiglio Superiore di Sanità.

Pari opportunità e ricambio generazionale- Sia i Consigli Direttivi degli Ordini Provinciali che il Comitato Centrale sono costituiti "garantendo l'equilibrio di genere e il rinnovo generazionale nella rappresentanza". I componenti dei Direttivi provinciali salgono da cinque a "sette componenti se gli iscritti all'albo non superano il numero di cinquecento".
Gli equilibri di rappresentanza di genere e generazionale valgono anche per il Comitato Centrale della Federazione Nazionale.

Mandato di 4 anni e non rieleggibilità-La durata in carica del Consiglio direttivo e del Comitato Centrale sale da tre a quattro anni; chi ha svolto l'incarico di presidente, vice presidente,  tesoriere e segretario, "può essere rieletto nella stessa carica consecutivamente una sola volta. In sede di prima applicazione, chi ha svolto tali incarichi non può essere candidato allo stesso incarico se lo ha svolto per più di due mandati consecutivi". Introdotta la sfiducia, anche singolarmente, a carico di presidente, vice presidente, tesoriere e segretario dei Consigli direttivi e del Comitato Centrale.

Procedure di voto in via telematica- Il DDl Lorenzin riforma anche le modalità di voto, prevedendone la regolamentazione con decreto del Ministero della Salute. Salgono i quorum dell'assemblea, i giorni per lo svolgimento delle operazioni elettorali, introducendo il voto elettronico a distanza per "la piena accessibilità in ragione del numero degli iscritti, dell'ampiezza territoriale e delle caratteristiche geografiche".

Revisori legali-
Il collegio dei revisori degli Ordini è composto "da tre iscritti all'Albo dei revisori legali quali componenti effettivi e da un iscritto in qualità di revisore supplente, scelti mediante estrazione da un elenco nel quale possono essere inseriti, a richiesta, i soggetti iscritti, a livello regionale, nel Registro dei revisori legali".

Scioglimento- I Consigli direttivi e il Comitato Centrale sono sciolti con decreto del Ministero della Salute non più soltanto quando non siano in grado di "funzionare regolarmente", ma anche "qualora si configurino gravi violazioni della normativa vigente".

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