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RELAZIONE 2016

Report sulle ispezioni non discriminatorie al trasporto

Report sulle ispezioni non discriminatorie al trasporto
Sulle 17.085 ispezioni condotte nel 2016, le non conformità sono il 2,7%, come nel 2015. Le più frequenti hanno riguardato le pratiche di trasporto, lo spazio, l’altezza, l’idoneità degli animali e la documentazione. Più basse le non conformità su abbeveraggio e alimentazione, periodi di viaggio e di riposo e sui mezzi di trasporto.

I numeri sono dettagliati nella relazione annuale sulle ispezioni non discriminatorie pubblicata dalla Direzione Generale della Sanità Animale del Ministero della Salute. I dati - riferiti al 2016- sono organizzati seguendo un modello di reportistica uniformemente adottato nell'Unione Europea. Le oltre 17 mila ispezioni delle autorità competenti, l'anno scorso hanno interessato: 15.278 mezzi di trasporto, 10.045.416 capi, 548.338 chili di pesce e 12.904 documenti di accompagnamento.

Tre tipi di ispezioni- Le ispezioni non discriminatorie riguardano diverse fasi del viaggio: prima della partenza, durante il viaggio, all'arrivo nel luogo di destinazione e dopo il completamento del viaggio. Durante l'ispezione l'autorità competente può controllare uno o più animali, i mezzi di trasporto e i documenti di accompagnamento. I risultati permettono all'autorità competente di individuare casi di non conformità alle prescrizioni del regolamento (CE) n. 1/2005 e di intraprendere azioni al riguardo. Il trasportatore può essere o non essere informato preventivamente.
  • Tipo 1: ispezioni non discriminatorie effettuate nel luogo di partenza prima del trasporto degli animali per lunghi viaggi tra Stati membri e Paesi terzi e dopo lo scaricamento degli animali dai mezzi di trasporto nel luogo di destinazione se questo è un macello. Per "lungo viaggio" si intende un viaggio che supera le 8 ore a partire dal momento in cui il primo animale della partita è trasferito.Si tratta del tipo di ispezione numericamente più consistente: 12.967 in tutto contro le 3.378 di Tipo 2 e le 740 di Tipo 3.
  • Tipo 2: ispezioni non discriminatorie effettuate durante il trasporto. In questa tipologia vanno comprese, oltre che le ispezioni effettuate in associazione con gli organi di polizia durante il trasporto, anche le ispezioni effettuate nei posti di controllo, le ispezioni effettuate al luogo di partenza per brevi viaggi e le ispezioni effettuate nel luogo di destinazione se diverso dal macello, come ad esempio le stalle di sosta, i centri di raccolta, i mercati, le fiere e gli allevamenti.
  • Tipo 3: ispezioni non discriminatorie effettuate dopo il completamento del viaggio per verificare il rispetto dei periodi di viaggio e di riposo mediante il controllo del giornale di viaggio o dei dati registrati del sistema di navigazione satellitare e del cronotachigrafo.

Le non conformità in aumento- Rispetto all’anno precedente, i dati dell'ultima Relazione mostrano, in generale, un aumento delle non conformità riferibili all'idoneità degli animali al trasporto, pratiche di trasporto, spazio disponibile e altezza. Questa ultima categoria di non conformità risulta visibilmente aumentata rispetto all’anno precedente per i cani (29.6% nel 2016 contro 5,6% nel 2015).
Una tendenza- commenta il Ministero della Salute- che "dovrà essere opportunamente monitorata negli anni futuri perché potrebbe evidenziare una minore attenzione alle condizioni degli animali e dei mezzi utilizzati per il loro trasporto".
Le non conformità più frequenti per specie sono risultate le seguenti:
• Idoneità degli animali al trasporto per: 'altri animali', conigli, bovini, cani e pesci;
• Pratiche di trasporto, spazio disponibile, altezza per: 'altri animali', suini, pollame, conigli, cani e pesci
• Documentazione per: equidi, pesci, conigli, suini, ovi caprini e pollame .
La Documentazione assume valori superiori al 23% per tutte le specie tranne che per i cani e “altri animali”.
I dati mostrano, in generale, un aumento delle non conformità riferibili alle categorie Idoneità degli animali al trasporto e Pratiche di trasporto, spazio disponibile, altezza. Questa ultima categoria di non conformità risulta visibilmente aumentata rispetto all’anno precedente per i cani (29.6% nel 2016 contro 5,6% nel 2015). "Tale tendenza - osserva la Relazione- dovrà essere opportunamente monitorata negli anni futuri perché potrebbe evidenziare una minore attenzione alle condizioni degli animali e dei mezzi utilizzati per il loro trasporto".

Azioni intraprese - Le non conformità accertate hanno dato luogo sia a sanzioni sia ad 'applicazioni' cioè interventi d'emergenza per salvaguardare il benessere degli animali o scambi di informazioni tra le Autorità competenti. Anche nel 2016 il totale delle non conformità registrate (454) per le tre tipologie d’ispezione (1, 2 e 3) ha dato origine a un numero inferiore di sanzioni (298). "Ciò è riconducibile al fatto - spiega la Relazione- che in una ispezione possono essere state accertate più non conformità alle prescrizioni del Regolamento (CE) n. 1/2005, per le totalità delle quali è stata emessa una unica sanzione". Inoltre, contrariamente all’anno precedente, nel 2016 non vi è sempre corrispondenza tra il numero di Sanzioni e le Applicazioni e scambi di informazioni. In questo caso, "è presumibile che nel 2016 le Applicazioni e gli Scambi di informazioni possano aver fatto riferimento a più Sanzioni, o viceversa, possano essere state messe in atto più Applicazioni riferite a un’unica sanzione.

Interventi correttivi- L’analisi delle principali irregolarità riscontrate nel 2016 durante il trasporto di animali vivi, evidenzia la necessità che le Autorità competenti mantengano alta l'attenzione all'informazione/educazione di tutti gli operatori, parte attiva della filiera del trasporto di animali vivi, così come al miglioramento della formazione dei soggetti deputati al controllo dell’osservanza della conformità alle norme sulla protezione degli animali durante il trasporto. Altrettanto evidenziata la necessità di un rafforzamento  dei controlli sulla base di adeguati criteri di valutazione del rischio.
Oltre all‘attuazione del Piano Nazionale Benessere Animale da parte delle Regioni- che prevede controlli minimi annuali da effettuare sul territorio nazionale sulla base di criteri di rischio individuati dal Piano stesso- il Ministero della Salute e dell’Interno continueranno a mettere in atto il Protocollo d’intesa per i controlli di legalità nel settore del trasporto internazionale degli animali, mirando a uniformare sul territorio nazionale, quantitativamente e qualitativamente, l’attività di controllo su strada dei mezzi che trasportano animali vivi. A tal fine il Ministero della Salute, annualmente, invita gli uffici preposti all’ attuazione dei controlli congiunti, a procedere alla programmazione dei controlli stessi, considerando i risultati ottenuti nell’anno precedente, i punti di forza e le criticità emerse, l’analisi delle dinamiche dei flussi commerciali di animali movimentati in ambito regionale.

Formazione e informazione- Per quanto riguarda gli aspetti formativi ed informativi, continuano a essere svolti nelle Regioni italiane i corsi di formazione per il rilascio dei certificati di idoneità per conducenti e guardiani, previsti dal regolamento (CE) N. 1/2005, con l’ausilio di veterinari formatori che garantiscano l’uniformità della formazione per i nuovi operatori.
Per i veterinari ufficiali delle ASL e gli organi di Polizia-  che sono deputati al controllo sulla protezione degli animali - sono periodicamente organizzati corsi di formazione con esperti dei Servizi Veterinari del Ministero, delle Regioni e delle ASL.
Inoltre, in attuazione del Protocollo siglato dai Ministeri della Salute e dell'Interno Salute e Interno, il Viminale ha organizzato tre cicli di formazione sul trasporto di animali vivi per 180 capi pattuglia della Polizia stradale. Ai corsi hanno partecipato docenti del Ministero della Salute e del Centro di referenza per il Benessere Animale dell’Istituto Zooprofilattico di Brescia.

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Relazione annuale relativa alle ispezioni non discriminatorie sugli animali, sui mezzi di trasporto e sui documenti di accompagnamento Anno 2016
a norma dell'art. 27 Regolamento (CE) n. 1/2005 e della Decisione di esecuzione della Commissione 2013/188/UE