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DDL AMATI E DE POLI

Spese veterinarie, emendamenti per agevolazioni fiscali

Spese veterinarie, emendamenti per agevolazioni fiscali
Sono stati presentati in Commissione Sanità gli emendamenti al testo unificato sui medicinali veterinari. I senatori Zuffada e Fucksia chedono agevolazioni fiscali: una soglia più alta delle detrazioni veterinarie, IVA esenti -o al 4%- le prestazioni veterinarie e la cessione di prodotti. Il parere della 14° Commissione.
Sarà la 12° Commissione Igiene e Sanità del Senato ad esprimersi sulle proposte emendative alla proposta di legge per il contenimento dei costi dei medicinali veterinari. Il fascicolo completo è stato pubblicato sul sito del Senato il 25 luglio, alla ripresa dell'iter in Commissione referente.

Fra le proposte- oltre all'abbattimento fino al 50% del prezzo al pubblico dei generici veterinari e la riproposizione della parità del principio attivo nell'uso in deroga- si segnalano otto emendamenti dei Senatori Sante Zuffada e Serenella Fucksia, che- intervenendo sulla disciplina fiscale delle cure e delle spese veterinarie- dimostrano attenzione e sensibilità alle istanze avanzate durante il ciclo di audizioni.

Più che raddoppio della soglia di detraibilità delle spese veterinarie-  Il Senatore veterinario Sante Zuffada ha proposto - con due distinte proposte emendative (3.0.1 e 3.0.2) - di modificare il testo unico delle imposte sui redditi aumentando la soglia della detraibilità fiscale delle spese veterinarie fino a 800 euro o fino a 1000 euro. Le risorse finanziarie - valutate nell'emendamento  in 1 milione di euro nel primo caso e 5 milioni nel secondo- potrebbero essere compensate da una corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili del Ministero delle Finanze.
L'emendamento Zuffada riformula il testo unico prevedendo la detrazione dall'imposta lorda sempre del 19% ma fino all'importo 800 euro (mentre oggi il limite massimo di euro 387,34 con un abbattimento di euro 129,11.).

IVA- La Senatrice Fucksia ha invece presentato sei emendamenti, che propongono interventi sull'IVA. Modificando il Testo unico dell'IVA, la Senatrice propone di considerare  fra le prestazioni esenti da IVA, a decorrere dall'anno 2017:
- la cessione di cibi per il consumo animale associati a una terapia farmacologica prescritti da veterinari (onere valutato in 50 milioni di euro annui)
- la cessione di prodotti farmaceutici veterinari (onere stimato in 50 milioni di euro annui)
- le prestazioni veterinarie di diagnosi, cura e riabilitazione (onere stimato in 50 milioni di euro annui)
L'onere sarebbe compensabile con una corrispondente riduzione del Fondo per le emergenze indifferibili del Mef
Modificando, invece la Tabella A, parte II del Testo IVA, la Senatrice Fucksia propone di applicare l'aliquota IVA del 4" ai:
-  cibi per il consumo animale associati a una terapia farmacologica prescritti da veterinari (onere stimato in 50 milioni di euro annui)
-  prodotti farmaceutici veterinari (emendamento 3.0.8)

Commercializzazione dei medicinali veterinari generici - Su questo punto la 14° Commissione Politiche Europee ha già dato il proprio parere, considerandolo compatibile con il diritto comunitario. Le disposizioni previste non producono un effetto discriminatorio a danno dei prodotti importati (circostanza che le renderebbe incompatibili con i Trattati sulla libera circolazione delle merci nella UE).

Soglia di riduzione al 20 rispetto all'originator- Esaminando le proposte emendative, la 14° Commissione ha invitato la Commissione Sanità a non discostarsi dai principi del diritto europeo, nell'esaminare alcuni emendamenti , che, proponendo di discostarsi significativamente dal parametro del 20%  (previsto dal testo unificato) potrebbero configurare una "minore rispondenza" alle norme comunitarie.
In sostanza, una percentuale di riduzione del prezzo di vendita al pubblico - rispetto al medicinale di riferimento- del 30, del 40 o del 50% -come proposto dai Senatori (Depetris/Petraglia/Romani/Zuffada)- esporrebbe la norma ad infrangere le leggi europee sulla concorrenza.

Emendamenti alla cascata- Ulteriori emendamenti, sempre a firma dei senatori De Petris, Petraglia e Romani sono volti a reintrodurre proposte di modifica del decreto legislativo 193/2006, già presenti dei disegni di legge Amati e De Poli ed espunti dal nuovo testo unificato scritto dalla Commissione Igiene e Sanità. L'emendamento 2.0.1 propone di inserire un articolo 2bis al testo unificato, prevedendo che " Ove non esistano molecole attive registrate e autorizzate in medicina veterinaria, con eccipienti, con composizione quantitativa e con vie di somministrazione ritenute idonee dal medico veterinario responsabile per la cura di una patologia di una specie animale non destinata alla produzione di alimenti per l'uomo, il medico veterinario responsabile può, in via eccezionale, sotto la sua diretta responsabilità e al fine di evitare all'animale evidenti stati di sofferenza, trattare l'animale interessato:    a) con un medicinale autorizzato per l'uso umano. In tal caso il medicinale può essere autorizzato solo dietro prescrizione medico-veterinaria non ripetibile; b) con un medicinale veterinario autorizzato in Italia o in un altro Stato membro dell'Unione europea conformemente a misure nazionali specifiche, per l'uso sulla stessa specie animale o su un'altra specie per l'affezione in oggetto, ovvero per un'altra affezione; c) in mancanza di un medicinale di cui alla lettera a), con un medicinale veterinario preparato estemporaneamente da un farmacista in farmacia a tale fine, conformemente alle indicazioni contenute in una prescrizione medico-veterinaria''».

Il parere della 14° Commissione sugli emendamenti- La Commissione Igiene e Sanità dovrà esaminare il fascicolo delle proposte emendative, tenendo conto del parere già espresso dalla 14 Commissione Politiche Europee il 30 giugno scorso.
La 14° Commissione si è già detta contraria:
- alle modifiche alla cascata
- all'inclusione tra le operazioni esenti da IVA di "fattispecie non riconducibili a quelle previste dagli articoli 131 e seguenti della direttiva 2006/112/CE, in materia di IVA"
- all'assoggettamento ad aliquota ridotta di alcune fattispecie non riconducibili a quelle previste dall’allegato III, punto 3), della direttiva 2006/112/CE.
La stessa Direttiva invece- osserva la 14 Commissione- " prevede che la cessione dei prodotti farmaceutici utilizzati per trattamenti veterinari possa essere assoggettata ad aliquota ridotta, prescrizione a cui risponde l’emendamento 3.0.8". Non ostativo, invece, il parere sugli emendamenti Zuffada per l'innalzamento della soglia di detraibilità fiscale.

Nuovo Testo unificato
Fascicolo degli emendamenti