Salute animale, igiene urbana veterinaria, sicurezza alimentare e tutela dei consumatori. Sono i capitoli dei nuovi LEA di stretta pertinenza veterinaria. Dal benessere animale al soccorso stradale, i nuovi Livelli Essenziali di Assistenza dettagliano le prestazioni che il SSN deve garantire con risorse finanziarie pubbliche.
In attuazione del nuovo Patto per la Salute, è stato predisposto lo schema di decreto “Definizione dei Livelli essenziali di assistenza”. Il provvedimento (testo integrale anticipato dal Sole24Ore Sanità) è oggi all'esame delle Conferenze Regioni e Stato Regioni. Il livello della “Prevenzione collettiva e sanità pubblica” (Capo II dello schema di decreto) include le attività e le prestazioni volte a tutelare la salute e la sicurezza della comunità da rischi infettivi, ambientali, legati alle condizioni di lavoro, correlati agli stili di vita. Lo schema di decreto rinvia ad un Allegato che dettaglia per ciascuna attività, i programmi e le prestazioni garantiti dal Servizio sanitario nazionale.
Questo livello si articola in 7 aree di intervento che includono programmi/attività volti a perseguire specifici obiettivi di salute, fra cui le due aree di stretta pertinenza veterinaria: - Salute animale e igiene urbana veterinaria, che comprende le seguenti attività: Sorveglianza sui concentramenti e spostamenti animali Riproduzione animale Sistema informativo per il controllo delle aziende zootecniche su anagrafe nazionale Controllo sul benessere degli animali da reddito Profilassi ai fini della eradicazione delle malattie infettive e diffusive degli animali Sorveglianza epidemiologica delle malattie infettive diffusive animali Predisposizione di sistemi di risposta ad emergenze epidemiche delle popolazioni animali Sorveglianza sull’impiego del farmaco per uso veterinario e prevenzione della farmacoresistenza Lotta al randagismo e controllo del benessere degli animali d’affezione Igiene urbana veterinaria - Controllo delle popolazioni sinantrope Controllo episodi di morsicatura da animali e aggressioni da cani Sorveglianza sull’alimentazione animale e sulla produzione e distribuzione dei mangimi Prevenzione e controllo delle zoonosi -Controllo delle popolazioni selvatiche ai fini della tutela della salute umana e dell’equilibrio fra uomo, animale e ambiente Vigilanza e controllo sull’impiego di animali nella sperimentazione Soccorso degli animali a seguito di incidente stradale Legge 281/91 art. 2 c.12 - Legge 120/2010 - Nuovo codice della strada art. 31
- Sicurezza alimentare – Tutela della salute dei consumatori, che comprende le seguenti attività: Registrazione/riconoscimento di stabilimenti del settore alimentare ai sensi della normativa vigente Sorveglianza sulle attività di macellazione e lavorazione della selvaggina Sorveglianza sugli stabilimenti registrati, compresa la produzione primaria e sugli stabilimenti riconosciuti Sorveglianza sulla presenza di residui di sostanze non autorizzate, farmaci, contaminanti e OGM negli alimenti, in conformità con il piano nazionale integrato dei controlli Controllo sul ciclo di vita dei prodotti fitosanitari e coadiuvanti dei fitosanitari, compreso il controllo dei residui Sorveglianza e controllo sulle attività connesse agli alimenti (Regolamento CE 882/04) Sorveglianza su laboratori che eseguono analisi per le imprese alimentari nell’ambito delle procedure di autocontrollo Sorveglianza sanitaria delle zone di produzione e o allevamento di molluschi bivalvi Sorveglianza su sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano Gestione stati di allerta alimenti destinati al consumo umano e alimenti per animali e gestione emergenze Controllo su materiali e oggetti destinati al contatto con alimenti Ispettorato micologico L. 352 del 23 Ago 1993 Sorveglianza acque potabili Infezioni, intossicazioni e tossinfezioni alimentari
Una volta approvato, da Regioni e Parlamento, il provvedimento sarà firmato dalla Presidenza del Consiglio è sarà integralmente sostitutivo del d.P.C.M. 29 novembre 2001. A differenza del precedente decreto – che aveva un carattere sostanzialmente ricognitivo e si limitava ad una descrizione generica dei sottolivelli di assistenza – l’attuale provvedimento ha carattere costitutivo e diviene la fonte primaria per la definizione delle “attività, dei servizi e delle prestazioni” garantite ai cittadini con le risorse pubbliche messe a disposizione del Servizio sanitario nazionale.
Rispetto ai LEA del 2001, entrano in elenco alcune novità: dal soccorso stradale agli animali incidentati alle morsicature passando per la farmacoresistenza, i nuovi LEA si aggiornano alle principali problematiche e innovazioni legislative degli ultimi anni.